Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) del settore privato, regolato dall'art. 2120 c.c., come sostituito dall'art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, ha sostituito dal 1° giugno 1982 l'indennità di anzianità, e si configura come una sorta di retribuzione differita e si determina accantonando da parte del datore di lavoro per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5.
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