Con la RM 98/2014, l’Agenzia, recependo (a quasi un anno di distanza) la sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-563/12, stabilisce che:
le cessioni all’esportazione con trasporto a cura del cessionario (es: vendite “franco fabbrica” o “EXW”) possono fruire del regime di non imponibilità IVA anche se i beni escono dal territorio UE oltre il termine di 90 giorni (art. 8, co.1, lett. b), DPR 633/72), a condizione che sia acquisita la relativa prova;
è possibile “recuperare” l’IVA versata per la regolarizzazione tramite l’emissione di una nota di variazione oppure un’istanza di rimborso.