Licenziamento ritorsivo ed orientamenti giurisprudenziali - Scheda informativa

Licenziamento ritorsivo ed orientamenti giurisprudenziali - Scheda informativa

Scheda informativa sul licenziamento ritorsivo ed orientamenti giurisprudenziali

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Data: 27/06/2014
Tipologia: Formula


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Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta che questa sia, è un licenziamento nullo, quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1418, comma 2, c.c. ed artt. 1345 e 1324 c.c.. Esso costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta.

Siffatto tipo di licenziamento è stato ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. 18 marzo 2011 n. 6282), data l'analogia di struttura, alla fattispecie di licenziamento discriminatorio, vietato dall’art. 4 della L. 604/1966, dell’art. 15 della L. 300/1970 e dell’art. 3 della L. 108/1990 - interpretate in maniera estensiva - che ad esso riconnettono le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui all'art. 18 della L. 300/1970.



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