Sospensione riscossione, la sanzione in caso di dichiarazione fraudolenta

Sospensione riscossione, la sanzione in caso di dichiarazione fraudolenta

La Circolare del Giorno n. 218 del 05.11.2013

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Data: 05/11/2013
Tipologia: Approfondimento


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Con la Risoluzione n. 72/E del 28 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento della sanzione dovuta dal contribuente debitore che ha presentato una dichiarazione fraudolenta al concessionario della riscossione per ottenere da questi la sospensione di ogni iniziativa di riscossione in riferimento a partite a ruolo da lui stesso indicate (sospensione prevista in tal caso dall'art. 1, comma 537, della Legge n. 228/2012).
Ferma restando la responsabilità penale, la sanzione che si applica va dal 100% al 200% del debito fiscale, con un importo minimo di 258 euro.
Il versamento deve avvenire mediante modello F24 Accise, indicando il codice tributo 5347.



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