Con la cd Legge di stabilità 2013 il legislatore ha introdotto, a decorrere dal 2013, una specifica procedura che, al ricorrere di determinate condizioni, consente al contribuente di beneficiare dell’immediato “blocco” delle attività esecutive e cautelari.
A tal fine, il contribuente dovrà inoltrare al concessionario della riscossione apposita dichiarazione nella quale si documenti che il credito è stato interessato da sgravi e/o sospensioni oppure sia inesigibile per “altra causa”.
Spetta all’Ente creditore (es: Agenzia delle Entrate, INPS) verificare la fondatezza di quanto assunto dal contribuente; decorsi 220 giorni dalla presentazione dell’istanza senza che l’Ente fornisca alcuna “risposta”, il credito vantato dallo stesso e documentato dal contribuente come “inesigibile”, è annullato di diritto.