Con la CM 48/2012 l'Agenzia, intervenendo nell’ambito dell’imposta di bollo su c/c e strumenti finanziari, precisa che:
l’imposta di bollo non è dovuta per gli estratti conto e rendiconti inviati da Banche e Poste Italiane a soggetti diversi dai propri clienti, nonché per i conti aperti su provvedimento dell'autorità giudiziaria;
l’estratto conto si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell’anno;
l'imposta relativa agli estratti conto e alle rendicontazioni per periodi inferiori all'anno va determinata in considerazione dei giorni rendicontati, con la misura minima di 1 euro;
per l'esenzione di conti e libretti intestati a persone fisiche con saldo complessivo < €. 5.000 la giacenza va calcolata come media dei saldi giornalieri contabili, comprendendo anche i libretti al portatore;
sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, il limite massimo di €. 1.200 viene meno in quanto previsto limitatamente al 2012; mentre il limite minimo di €. 34,20 si applica anche dal 2013 e va ragguagliato al periodo di durata del rapporto.