Non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire le proprie prestazioni, quando esso sia motivato dall'inadempimento della controparte o dalla mancanza di una reale offerta di adempimento, salvo il limite della buona fede; in particolare, non è né ingiustificato né contrario a buona fede il rifiuto di adempiere del lavoratore a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro.Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione sezione Lavoro nella sentenza n. 14905 del 5 Settembre 2012