La legittimazione del concessionario a far valere il credito tributario nell'ambito di un fallimento non coincide con l’esclusione della legittimazione dell'Amministrazione Finanziaria, titolare del credito.
La domanda di ammissione di un credito di natura tributaria al passivo di un fallimento non richiede quindi necessariamente, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, né la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza di documentazione. Questo il contenuto della sentenza n. 4126 del 15 Marzo 2012 emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.