Il licenziamento, da parte della società, di un proprio operaio per un incidente tra due veicoli avvenuto all’interno dello stabilimento, è legittimo ed il soggetto conducente è ritenuto l’unico responsabile in quanto la sua velocità era superiore a 40 km/h, limite massimo consentito all’interno dello stabilimento.
Si afferma, in tutti i gradi di giudizio, che la violazione delle regole della circolazione all’interno dello stabilimento è grave inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 457 del 16 gennaio 2012.