Le prestazioni di trasporto di beni verso soggetti passivi Iva sono riconducibili alle prestazioni di servizi generiche disciplinate dalla regola generale ai sensi dell’articolo 7-ter del D.p.r. 633/72, quindi rilevanti nel Paese del committente, a prescindere dal luogo di effettuazione del trasporto.
Mentre i trasporti di beni eseguiti nei confronti di committenti privati sono soggetti ad alcune deroghe previste dall’articolo 7-sexies del D.p.r. 633/72, distinguendo tra trasporti intracomunitari di beni e non.
Quanto alla prestazione di trasporto passeggeri la lettera b) del comma 1 dell’articolo 7-quater del D.p.r. 633/72 conferma, sia nei rapporti B2B che nei rapporti B2C, la rilevanza territoriale ai fini Iva “in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.”