L’efficacia del condono fiscale viene meno se  manca il pagamento anche di una sola rata - Sent. Cass. 19681/2011

L’efficacia del condono fiscale viene meno se manca il pagamento anche di una sola rata - Sent. Cass. 19681/2011

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 19681 del 27 Settembre 2011

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Data: 02/11/2011
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La validità della definizione relativa ai ritardati e omessi versamenti, ai sensi dell’art. 9-bis della legge 289/2002, ovvero il cosiddetto condono fiscale, è subordinata all'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute anche se il versamento avviene ratealmente. Questa la decisione della Corte di Cassazione in accordo con la normativa europea, nella sentenza n. 19681 del 27 Settembre 2011.



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