La definizione agevolata degli accertamenti: prime scadenze 13 e 23 Novembre. - La Circolare del Giorno n. 221 del 08.11.2018
La circolare fa il punto in merito alle definizioni agevolate la cui scadenza è prevista dopo 20 e 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale, ovvero il 13 ed il 23 Novembre. Il decreto legge n. 119/2018 introduce una serie di “definizioni” in parte simili ai condoni fiscali del passato (in particolare a quelli previsti dalla L. 27.12.2002, n. 289, che a loro volta somigliavano a quelli della legge 30.12.1991, n. 413).
Rispetto a quelle sanatorie, tuttavia, quelle ora approntate (sotto la denominazione generale di “pace fiscale”) garantiscono non un abbattimento delle contestazioni relative alle imposte, bensì – perlopiù – la possibilità di corrispondere solamente il tributo contestato, senza le sanzioni e gli interessi.
Nel presente contributo si esaminano le caratteristiche, i vantaggi e il funzionamento, in particolare, della definizione agevolata degli accertamenti (art. 2, D.L. 23.10.2018, n. 119).
Indice
- Aspetti generali
- Gli inviti al contraddittorio
- Gli accertamenti con adesione
- Gli effetti della definizione
- Il perfezionamento
- Le risorse proprie UE
- Il maggiore termine di 90 giorni
- Ulteriori previsioni
- I condoni del passato
- Incrocio con il ravvedimento operoso
- Gli effetti penali