Il giudicato esterno e i suoi effetti nel processo tributario - La Circolare del Giorno n. 286 del 17.12.2021
La nozione di giudicato accolta nell’ambito del processo tributario è la stessa che opera nell’ambito del diritto processuale civile. È “passata in giudicato” la decisione del giudice che non risulta più impugnabile tramite gli ordinari mezzi di impugnazione (appello o ricorso per cassazione).
Nel contenzioso tributario la sentenza passa in giudicato se non viene impugnata:
- impugnata nel termine di 6 mesi dal deposito (art. 327 c.p.c.), o
- entro 60 giorni dalla notifica all’altra parte (art. 38, DLgs. n. 546/1992).
Uguale effetto si verifica se, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale di inammissibilità del ricorso, il contribuente non presenta reclamo ai sensi dell'art. 28 del DLgs. 546/1992.
A norma dell'art. 2909 c.c., "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa". Pertanto, anche in ambito tributario, la presenza del giudicato si riflette sui processi ancora pendenti, condizionandone l’esito.
Indice
- Aspetti generali
- Forma e sostanza
- “Pluriennalità” dei principi espressi
- Indirizzi UE
- Sanzioni
- Principi espressi
- Esercizio di fatto di attività economica
- Rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno
- Validità del PVC per più periodi di imposta
- Giudicato penale
- Doppio binario
- Motivazione specifica