Accertamento e controlli

No al rimborso Iva per beni strumentali non dismessi in assenza di attività professionale - Sent. Cass. 8692/2011

Il rimborso IVA relativo all’acquisto di beni strumentali non è legittimo anche in assenza di attività professionale se il contribuente non dimostra che i beni sono stati dismessi . Si presume, altrimenti, per tali beni , un diverso utilizzo non inerente alle finalità imprenditoriali. Questa la sentenza della Suprema Corte n. 8692 del 15 Aprile 2011.

Sì al rimborso della concessione governativa senza iscrizione del credito in bilancio - Corte di Cassazione, sent. n. 13086/2011

Spetta il rimborso della concessione governativa alla società in liquidazione, anche se non ha evidenziato il credito nel bilancio finale, per effetto della Direttiva n. 335 del 1969, direttamente esecutiva negli stati membri dell’Unione Europea. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13086 del 15 Giugno 2011.

Reato di usura in società di fatto: il Fisco recupera a tassazione i redditi non dichiarati

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12763 del 10 giugno 2011, su un reato di usura penalmente accertato in capo a due imprenditori palermitani, ha stabilito che, qualora il Fisco accerti l’inesistenza di una società di fatto i redditi non dichiarati possano essere tassati per l’intero. Qualora invece venga accertata l’esistenza della società la responsabilità finanziaria di ogni socio è limitata alla quota di partecipazione alla società.

Deduzione indebita per operazioni inesistenti – Corte di Cassazione, sentenza n. 8211/2011

Dall' indebita deduzione di costi relativi a fatture per operazioni inesistenti, attraverso il semplice calcolo matematico, deriva l’incremento del reddito imponibile per un importo corrispondente a quello detratto. Ma se l’onere dell'accertamento dell’inesistenza dell’operazioni grava sull’Amministrazione finanziaria , sono sufficienti a questo fine presunzioni semplici, gravi e concordanti, per cui al contribuente spetta l’onere della prova contraria, cioé che i costi si riferiscano ad operazioni effettivamente realizzate. Questa la decisione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8211 dell’11 Aprile 2011

Lettera Befera – Le nuove regole dell'accertamento sintetico

Lettera informativa a tutti i contribuenti che nel 2009 hanno fatto registrare spese significativamente elevate rispetto ai redditi dichiarati e presentazione del nuovo accertamento sintetico. Possibilità di mettersi in regola con sanzioni ridotte.

Cooperative: Agevolazioni Negate Per Omessa  Dichiarazione Dei Redditi - Sent. Cass. N. 8140/2011

Le società cooperative che non presentano la dichiarazione dei redditi non godono delle agevolazioni fiscali. Infatti l’omissione della dichiarazione annuale e l’irregolare tenuta delle scritture contabili sono situazioni gravi che impediscono la vigilanza dell’Amministrazione finanziaria sui requisiti di mutualità delle cooperative, requisiti indispensabili per ottenere le agevolazioni fiscali.

Assenza del libro inventari: l’accertamento induttivo è legittimo

E’ valido l’accertamento induttivo basato sugli studi di settore in quanto l'azienda non aveva tenuto il libro inventari. La mancata tenuta delle scritture contabili ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera c), del Dpr 600/1973 legittima infatti il ricorso all’accertamento induttivo anche sulla base di semplici presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Questa la sentenza della Corte di Cassazione n. 6623 del 23 Marzo 2011.

Notaio responsabile solidale dell’imposta di registro sull' aumento di capitale

Il notaio rogante è responsabile in solido con l’azienda per il versamento dell’imposta di registro sugli aumenti di capitale in natura, (art. 27 DPR 131/86 :”l'atto di conferimento è soggetto all'imposta principale nella misura indicata in tariffa con obbligo solidale del notaio rogante”). In accordo con le raccomandazioni della Corte di Giustizia Europea la Cassazione sottolinea che per la riscossione è necessario che il conferimento sia certo. Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 6606 del 23 Marzo 2011.

Il valore delle circolari dell’Agenzia è ordinatorio e non perentorio  - Corte di Cassazione Ord. n. 6056 del 15/3/2011

Il contribuente che viola norme tributarie uniformandosi all'erronea interpretazione di una circolare dell’amministrazione finanziaria,poi modificata, non è immune dall’istituto dell’accertamento ma non incorre in sanzioni. Questo quanto ribadito in costanza di giurisprudenza dall'ord. della Corte di Cassazione n. 6056 del 15 Marzo 2011.

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