Il <b>modello Iva del 2013</b> è stato aggiornato alle novità introdotte nel 2012, tra cui si ricordano il nuovo regime dei minimi, quello residuale degli “ex minimi” e dell’Iva per cassa. Tra le modifiche più evidenti si segnala l’eliminazione del quadro VR e la corrispondente integrazione del quadro VX, al rigo VX4.
Deve essere presentata entro il 31 ottobre 2012 l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale relativo al 3° trimestre 2012. L’istanza deve essere presentata utilizzando il nuovo modello IVA TR approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2012.
La domanda di rimborso IVA va presentata entro fine mese per le operazioni effettuate nel 2011 nell'Unione Europea da soggetti italiani o in Italia da soggetti comunitari, tramite i servizi Entratel o Fisconline
Il <b>credito</b> Iva e quello relativo alle imposte dirette ed Irap, maturato in un periodo d’imposta in cui è stata <b>omessa</b> la <b>dichiarazione</b>, non può essere portato in detrazione nella dichiarazione successiva.
Deve essere presentata entro il 30 aprile 2012 l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale relativo al 1° trimestre 2012. L’istanza deve essere presentata utilizzando il nuovo modello IVA TR approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2012.
Nuovi adempimenti e nuovi vincoli vengono imposti ad una platea di contribuenti amplissima in forza di una dichiarata lotta all’evasione che dovrebbe forse essere combattuta con altri strumenti.
Il modello Iva TR per ora resta invariato, ma una nuova versione uscirà per le istanze del 1° trimestre 2012. Nella risoluzione 96/E/2011 le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla compilazione del modello per le operazioni con Iva al 21%.
I contribuenti che, avendo i requisiti, intendono chiedere il rimborso o la compensazione del credito IVA del 2° trimestre 2011 avranno tempo fino al 22 agosto. Per effetto della proroga concessa dal D.p.c.m. del 12.05.2011, la scadenza originaria del 31.07 è slittata al 22 agosto. Se il credito che si intende compensare è >10.000 €, è opportuno presentare il modello IVA TR entro il 31 luglio, in modo da poter compensare già dal 16 agosto 2011. In caso contrario, per la compensazione si dovrà attendere il 16 settembre 2011.
Il rimborso IVA relativo all’acquisto di beni strumentali non è legittimo anche in assenza di attività professionale se il contribuente non dimostra che i beni sono stati dismessi . Si presume, altrimenti, per tali beni , un diverso utilizzo non inerente alle finalità imprenditoriali. Questa la sentenza della Suprema Corte n. 8692 del 15 Aprile 2011.
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