Con la circolare n. 55 del 29 aprile 2022 l'inps fornisce le indicazioni per il recupero degli importi relativi allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà (articolo 1 del D.L. n. 726/1984, e successive modificazioni - D.L. n. 510/1996 - a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020 dal DL 34/2020).
Il documento riepiloga l'ambito di applicazione, la misura e durata dello sgravio, il calcolo e la cumulabilità con la decontribuzione Sud, e infine le modalità di compilazione del flusso Uniemens.
Si ricorda che sono destinatarie della riduzione contributiva:
- le imprese che al 30 novembre 2020 avessero stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.lgs n. 148/2015, e
- le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (2019)
Lo sgravio è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro ed è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
ATTENZIONE: L'istituto precisa che le istruzioni riguardano la fruizione mediante conguaglio,alle sole imprese i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021 , elencate QUI (Allegato n. 1 CIRC.55-2022)
Le aziende escluse dall'elenco devono attendere successive comunicazioni.
Calcolo, condizioni e cumulabilità
Come detto per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:
• il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
E' prevista la cumulabilità con l'agevolazione Legge 13 ottobre 2020, n. 126, "Decontribuzione SUD" per i datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d. svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)
Si ricorda che l’applicazione del beneficio è subordinata alla normativa vigente in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Sgravio contratti solidarietà e compilazione del flusso Uniemens
La riduzione contributiva richiesta dl datore di lavoro viene contrassegnata dal codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.
Le aziende interessate devono effettuare il conguaglio entro il giorno 16 del mese di luglio 2022 (terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare ), valorizzando all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- • nell’elemento<CausaleACredito>, codice causale di nuova istituzione “L983”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2020”;
- • nell’elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività devono utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).