HOME

/

PMI

/

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

/

SALE DA BALLO E DISCOTECHE: VERSAMENTI IVA E RITENUTE ENTRO IL 17 OTTOBRE

Sale da ballo e discoteche: versamenti Iva e ritenute entro il 17 ottobre

Entro lunedì i gestori di discoteche e sale da ballo in cassa per i pagamenti di ritenute e IVA sospesi a seguito delle chiusure dei decreti emergenziali

Ascolta la versione audio dell'articolo

In scadenza lunedì 17 ottobre il pagamento di ritenute e addizionali sui redditi e su quelli assimilati e dell'IVA per i gestori di discoteche e sale da ballo che hanno goduto della sospensione relativa ai versamenti di gennaio 2022.

Ricordiamo che queste attività erano rimaste chiuse fino al 31 marzo 2022 per effetto dei decreti Sostegni bis e ter con conseguente sospensione dei pagamenti fiscali del primo trimestre 2022 ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DL n 4/2022. 

Il pagamento dovrà avvenire entro lunedì prossimo in un unica soluzione e senza sanzioni e interessi.

Ricordiamo che la sospensione ha riguardato in particolare:

  • le ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 DPR n. 600/1973) e le trattenute riguardanti l'addizionale regionale e comunale all’Irpef, che gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, quali sale da ballo, discoteche e locali assimilati, avrebbero dovuto operare, in qualità di sostituti d'imposta, a gennaio 2022;
  • e quelli relativi ai pagamenti dell’imposta sul valore aggiunto, in scadenza nello stesso mese di gennaio. 

In realtà, questi adempimenti avrebbero avuto scadenza il giorno 16 ottobre, che però cade di domenica. Dunque, gli adempimenti slittano a lunedì 17 ottobre.
Ricordiamo la conversione in legge del cd. Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022 pubblicato in GU del 27.01.2022) contenente nuove misure a sostegno delle imprese ha visto modifiche fino alle ultime ore.

In base all'emendamento all'articolo 1 approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, era stato previsto lo slittamento dei termini per il pagamento di IVA e ritenute per determinati soggetti. 

In particolare, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività erano vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, ovvero:

  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati

erano stati sospesi i termini relativi ai versamenti:

  • delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel primo trimestre 2022 (l'emendamento ha espressamente previsto il termine del 31 marzo 2022 rispetto al testo del DL che prevedeva il 31 gennaio 2022);
  • relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio febbraio e marzo 2022. 

Tali versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2022 (precedentemente la data era il 16 settembre 2022). 

Come sempre in questi casi, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Tag: AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE · 22/04/2024 Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili

Le Entrate chiariscono che il credito ZES e il credito mezzogiorno sono la stessa agevolazione e la prima è un potenziamento della seconda, quindi non cumulabili

Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili

Le Entrate chiariscono che il credito ZES e il credito mezzogiorno sono la stessa agevolazione e la prima è un potenziamento della seconda, quindi non cumulabili

Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: FAQ aggiornate all'11.04

Albo certificatori crediti ricerca, sviluppo, innovazione e design: attivo dal 21.02 con le regole per iscriversi. Tutte le FAQ

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.