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VENDITA PRODOTTI SFUSI O ALLA SPINA: DOMANDE DI CONTRIBUTO ENTRO IL 30 APRILE

Vendita prodotti sfusi o alla spina: domande di contributo entro il 30 aprile

Il 30 aprile 2022 ultimo giorno utile per l'invio delle domande di accesso al contributo a fondo perduto per gli esercizi di vicinato rivenditori di prodotti sfusi o alla spina

Ascolta la versione audio dell'articolo

I rivenditori di prodotti sfusi o alla spina potranno presentare domanda di contributo a fondo perduto, per le spese sostenute nel 2021, entro e non oltre il 30 aprile 2022.

L’invio delle istanze di accesso può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica di Invitalia accessibile al link http://padigitale.invitalia.it a partire dalle ore 12 del 1 marzo 2022 e fino alle ore 23.59 del 30 aprile 2022. All'interno dell’area riservata, si dovrà poi accedere alla sezione specifica relativa alla misura “Bando Prodotti Sfusi (spese 2021)”.

Per accedere alla procedura informatica è necessario avere un’utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) attiva. Nel caso non si disponga delle credenziali di accesso consultare il sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. 

SCARICA QUI IL MANUALE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

SCARICA LE FAQ

Chi sono i beneficiari

Il contributo economico a fondo perduto per i prodotti sfusi è riconosciuto, in via sperimentale, agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande struttura, i quali:  

  • attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, 
  • aprono nuovi negozi, destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi.

Si specifica che i contenitori offerti dall’esercente, al fine della vendita dei prodotti sfusi, devono essere riutilizzabili ai sensi dell’art. 218, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, se impiegati per prodotti alimentari, rispettare la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.

Quali sono le spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute nel 2021 per:

  • l’adeguamento dei locali: progettazione e realizzazione del punto vendita e dello spazio dedicato; 
  • acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l’arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;
  • iniziative di informazione, comunicazione e di pubblicità dell’iniziativa. Non sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto o l’igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.

Le spese ammissibili devono essere sostenute nell’annualità 2021 e devono essere oggetto di attestazione di effettività ed attinenza rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

A quanto ammonta il contributo per prodotti sfusi e alla spina

Il contributo prevede un rimborso pari alla spesa sostenuta nel 2021, fino a un importo massimo di 5.000 euro, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2021, sino ad esaurimento delle risorse. 

Ricordiamo che con il decreto del 22 settembre, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 ottobre, il Ministero della Transizione ecologica (Mite) ha infatti emanato le disposizioni attuative per l'erogazione dei contributi economici: 

  • finanziamenti a fondo perduto,
  • rivolti agli esercizi commerciali di vicinato e alla media e grande distribuzione 
  • per la predisposizione di spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, 
  • o per l’apertura di nuovi negozi che predispongano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi.

Per approfondire leggi Incentivo prodotti sfusi o alla spina: ecco come funziona

Tag: AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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