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REVISORI LEGALI: POSSIBILE FINO AL 30 APRILE 2022 IL RECUPERO OBBLIGHI FORMATIVI 2017/2019

Revisori Legali: possibile fino al 30 aprile 2022 il recupero obblighi formativi 2017/2019

Ecco le istruzioni del MEF su come recuperare il mancato assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori - termine ultimo 30 aprile 2022 a seguito ultima proroga

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il MEF con comunicato del 7 ottobre 2021  ha fornito chiarimenti in merito al DM n 135 dell'8 luglio in vigore dal 19 ottobre 2021 con il quale è stato adottato il regolamento concernente la procedura per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale.

E' possibile sanare entro il 30 aprile 2022 (il termine era all'origine il 17/1/2022 prorogato poi al 16 febbraio 2022)  la formazione irregolare per il triennio 2017/2019, esclusivamente con i corsi messi a disposizione dal MEF mentre per il triennio 2020/2022 la formazione potrà essere completata entro il 31/12/2022 attraverso il canale FAD – MEF o presso gli enti formatori terzi accreditati, gli ordini professionali e le società di revisione.

La proroga al 30 aprile 2022 è stata concessa dal decreto Milleproroghe: Leggi l'articolo Formazione revisori: il Milleproroghe sposta al 30 aprile i termini per assolvere.

Per il triennio 2020/2022 Fisco e Tasse ha preparato la seguente offerta formativa:

Con questa offerta formativa si assolve l'obbligo formativo richiesto per l'iscrizione e la permanenza all'Albo dei revisori legali.

A questa offerta si affianca un altro ciclo di webinar La Revisione in Pratica - 7 webinar in diretta e differita di due ore ciascuno. Abbiamo ritenuto affiancare alla formazione teorica una formazione pratica con l'utilizzo del software Revisal.

Crediti formativi triennio 2017/2019 le istruzioni del MEF

In particolare, in merito al mancato assolvimento formativo del triennio 2017/2019 il Decreto 135/2021 prevede la postdatazione dell’accertamento di tale violazione al termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento stesso.

Con il comunicato, il MEF chiarisce che in sostanza viene data la possibilità ai revisori che non sono in regola con l’assolvimento degli obblighi formativi per il solo triennio 2017/2019 di provvedere a tale inadempimento attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale FAD del Ministero dell’economia e delle finanze e accessibili direttamente, previo accreditamento, dall’area riservata del portale dei revisori legali.

Attenzione va prestata al fatto che il canale formativo attraverso il quale il revisore potrà acquisire i crediti formativi mancanti per il triennio in questione è esclusivamente il portale FAD del MEF, attivo per tale finalità dal 19 ottobre 2021 e pertanto non saranno ritenuti validi i corsi fruiti nell’arco temporale (19/10/2021 – 30/04/2022) riferiti a tale triennio e conseguiti tramite altri canali formativi (enti accreditati terzi, Ordini professionali, Società di revisione).

Per la corretta associazione del debito formativo mancante all’anno di riferimento (2017-2018-2019) è importante attenersi scupolosamente alle linee guida che dal 19 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Decreto 135/2021, saranno pubblicate:

  • sul sito della revisione legale
  • sul portale FAD – MEF.

Dopo aver completato i corsi mancanti per l’assolvimento dell’obbligo formativo, tali da assicurare il raggiungimento di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale (Gestione del rischio e controllo interno, Disciplina della revisione legale, Principi di revisione nazionali e internazionali, Deontologia professionale e indipendenza e Tecnica professionale della revisione), il revisore potrà verificare in tempo reale attraverso l’accesso all’area riservata della revisione legale  il corretto soddisfacimento del requisito di legge.

A tutti i revisori sarà data comunicazione dei crediti formativi mancanti al raggiungimento dell’obbligo formativo per il  triennio 2017/2019 all’indirizzo PEC comunicato nella propria area riservata. 

La mancata comunicazione della PEC (ora Domicilio Digitale) oltre ad ostacolare una tempestiva corrispondenza con i revisori iscritti al registro dei revisori legali rappresenta anch’essa una violazione espressamente sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.lgs. 39/2010.

In caso di mancata corrispondenza tra i crediti maturati relativi al triennio 2017/2019 presenti nell’area riservata del portale della revisione legale di ciascun revisore e quelli effettivamente assolti è consigliabile per il revisore attenersi prudenzialmente al dato presente nella portale della revisione e colmare il debito formativo nel termine dei 90 giorni previsti dal Regolamento a decorrere dal 19 ottobre 2021. 

Sanzioni per mancato assolvimento crediti formativi triennio 2017/2019

Ai revisori che alla data del 17/01/2022 (termine dei 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento) non risulteranno in regola con i crediti formativi per il triennio 2017/2019 potranno essere applicate le sanzioni di cui all’articolo 24 del d.lgs. 39/2010 di seguito riportato.

“1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale può applicare le seguenti sanzioni:

  1. a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
  2. b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14;
  3. c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
  4. d) la sanzione amministrativa pecuniaria da   mille   a centocinquantamila euro;
  5. e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all’incarico di revisione legale;
  6. c) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
  7. d) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;
  8. e) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile della revisione legale.
  9. Il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:
  10. a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
  11. b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.”

Ai sensi del medesimo articolo 24, comma 3, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell’economia e delle finanze dispone la cancellazione dal registro dei revisori legali.

Il revisore cancellato dal registro ai sensi dell’articolo 24 può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

Crediti formativi revisori triennio 2020/2022 

Per quanto riguarda invece il triennio formativo 2020/2022 l’obbligo formativo, consistente nell’acquisizione di almeno 20 crediti formativi annuali di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intende eccezionalmente assolto se i crediti complessivi (60 di cui almeno 30 in materie caratterizzanti) sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183,  c.d.

Pertanto, il Ministero dell’economia e delle finanze procederà all’accertamento degli eventuali crediti formativi mancanti per gli anni 2020-2021-2022 solamente successivamente al 31/12/2022 e i revisori potranno maturare crediti formativi per i tre anni fino a tale data, sia attraverso il canale FAD – MEF che presso gli enti formatori terzi accreditati, gli ordini professionali e le società di revisione.

Per il triennio 2020/2022 Fisco e Tasse ha preparato la seguente offerta formativa:

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