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MODELLO REDDITI PF 2022: IL QUADRO NUOVI RESIDENTI (NR) E L'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Modello redditi PF 2022: il quadro Nuovi Residenti (NR) e l'imposta sostitutiva

Regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia: possono optare per l'imposta sostitutiva a certe condizioni. Il quadro NR

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L’articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto nel TUIR l’articolo 24-bis che prevede un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR.

Modello redditi PF 2022: il quadro NR Nuovi residenti

Tali contribuenti possono optare per assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia, ai sensi del medesimo articolo 2, per un tempo almeno pari:

  • a 9 periodi d’imposta nel corso dei dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Relativamente ai redditi prodotti all’estero, per effetto della opzione, è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti: 

  • nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione. 
  • tale importo è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell’art. 24-bis. 

Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, essa può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni necessarie suddette. 

In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

L'estensione dell'opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente.

L’imposta sostitutiva è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Si specifica che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2017 sono state delineate le modalità applicative per:

  • l’esercizio
  • la modifica
  • o la revoca dell’opzione 
  • nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva. 

Attenzione va prestata al fatto che l’accesso al regime è consentito “anche ai cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999, che si presumono, salvo prova contraria, fiscalmente residenti in Italia ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR”.

Opzione per l'imposta sostitutiva (ex art 24 bis TUIR) nel Quadro NR

Sulla base del Provvedimento dell'8 marzo 2017, in alternativa alla presentazione dell’istanza di interpello e della relativa check list, il contribuente può esercitare l’opzione tramite la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta da cui si intendono far decorrere gli effetti, compilando il quadro NR

In questo caso il contribuente, nel presupposto di rispettare tutte le condizioni richieste dall’articolo 24-bis del TUIR, avrà cura di conservare la documentazione che andrebbe allegata all’istanza di interpello, cioè, oltre alle informazioni presenti nel quadro NR il contribuente conserva per sé e i propri familiari e fornisce su richiesta dell’Amministrazione:

  • la documentazione comprovante gli elementi personali ed economici di collegamento con lo Stato estero di residenza (c.d. centro degli interessi vitali), supportandoli da evidenze probatorie, idonee ad escludere la residenza ai fini fiscali in Italia, 
  • nonché la documentazione comprovante le relazioni personali e lavorative, gli elementi patrimoniali e reddituali per i quali dalla compilazione del quadro NR è emerso un collegamento con l’Italia (ad esempio dati di relazioni personali e lavorative e delle disponibilità patrimoniali e del possesso effettivo di redditi di qualsiasi tipo per interposta persona)

L’opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. 

Inoltre si specifica che gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. 

La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione. 

Revoca dell'opzione per l'imposta sostitutiva (ex art 24 bis TUIR) nel Quadro NR

L’opzione è liberamente revocabile anche prima della scadenza prevista dalla norma. La revoca può essere effettuata sia dal contribuente principale, sia dal familiare a cui è stata estesa, con le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione. La revoca sarà efficace a partire dall’anno d’imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione.

Nel caso di revoca del contribuente principale gli effetti si produrranno anche nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l’opzione, a prescindere dal fatto che essi abbiano esercitato autonomamente la loro facoltà di revoca, salvo che il familiare, a sua volta, eserciti autonoma opzione in veste di “contribuente principale”, versando, in tal caso, l’imposta sostitutiva in misura di 100.000 euro. 

La revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta. In tale ipotesi, l’imposta già versata ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso.

Attenzione va prestata al fatto che il contribuente che fruisce del regime agevolativo può godere delle deduzioni e delle detrazioni concesse, rispettivamente, dall’articolo 10 e dagli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del medesimo TUIR purché funzionalmente collegate ai redditi, italiani o esteri, assoggettati a ordinaria imposizione in Italia. Rimangono, invece, escluse le deduzioni e le detrazioni connesse ai redditi esteri assoggettati a imposizione sostitutiva. 

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