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GREEN PASS: INSERITA LA CATEGORIA DEI VACCINATI GUARITI DAL COVID

Green pass: inserita la categoria dei vaccinati guariti dal covid

Guida completa alla certificazione verde covid 19 o Green pass. Gli obblighi per bar, ristoranti, musei, piscine, scuola, trasporti ecc. Novità per la durata del certificato

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Ieri 16 settembre il CdM ha approvato un ulteriore DL contenente novità sul green pass (scarica qui il testo)

In particolare, si inserisce una modifica relativa alla durata del certificato per i soggetti vaccinati che poi si ammalano e guariscono. Di seguito i dettagli.

Ricordiamo inoltre che il 15 settembre  è stato approvato in via definitiva dal Senato il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 23.07.2021 n. 105 (Decreto Green Pass), recante misure urgenti per l'emergenza da Covid-19 e la sicurezza delle attività sociali ed economiche, sull'approvazione del quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Scarica il testo del disegno di legge di conversione del Decreto Green Pass (Decreto legge del 23.07.2021 n. 105) (Atto S.2382).

Il decreto legge n. 105/2021:

  • proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale 
  • e detta una serie di misure urgenti allo scopo di fronteggiare l’attuale fase di emergenza epidemiologica nonché per consentire l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Facciamo il riepilogo delle misure in vigore in base ai decreti che si sono susseguiti e integrati

Cosa posso fare con il Green Pass

(Con le modifiche introdotte con la conversione in legge del decreto del 15 settembre 2021)

L’articolo 3, modificato dalla Camera dei deputati, inserendo l’articolo 9-bis nel D.L. 52/20215 (comma 1), prevede una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, con efficacia dal 6 agosto 2021.

Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; (la disposizione non esclude la consumazione in piedi, se effettuata presso un tavolo diverso dal bancone).
    Una disposizione inserita in sede referente specifica che la condizione del possesso di una certificazione verde COVID-19 non si applica per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati. 
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti - oltre che dai musei - dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre, fiere, convegni e congressi;
    Una nuova disposizione inserita in sede referente, prevede che nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all’articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento.
    Una norma inserita in sede referente specifica che, per i centri termali, sono in ogni caso consentiti gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA (livelli essenziali di assistenza) o allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
  • centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente8);
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, secondo una modifica, inserita in sede referente
  • concorsi pubblici. 

Le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone.

Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute. 

Leggi le novità sugli obblighi per il lavoro in Green pass: obbligo per tutti i lavoratori dal 15.10

Certificazione verde covid 19, quanto dura

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di vaccinazione:

  1. per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
  2. nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi dalla data di somministrazione;
  3. nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e sarà valida per 12 mesi.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

ATTENZIONE: a partire dal 19 settembre 2021, la validità delle Certificazioni verdi Covid-19 già emesse per completamento del ciclo vaccinale verrà automaticamente portata a 12 mesi dalla Piattaforma nazionale DGC. L'App di verifica applicherà i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambierà, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Validità in Italia: 9 mesi". Per un breve periodo transitorio dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di conversione del Decreto legge 105 del 2021, anche le nuove Certificazioni potrebbero riportare scritto "Validità in Italia: 9 mesi", ma saranno comunque valide 12 mesi.

(come indicato sul sito del governo nelle faq in risposta alla richiesta di chiarimenti sul green pass)

Certificazione verde: dal 1 settembre obbligatoria per scuola e università

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione,

  • tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, 
  • nonché gli studenti universitari, 

devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

La certificazione verde non è obbligatoria per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

Fino al 31 dicembre ossia fino alla data di cessazione dello stato di emergenza chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde. 

Questa disposizione NON si applica:

  • ai bambini,
  • agli alunni e agli studenti 
  • nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori

Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Fino al 31 dicembre 2021 chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.

I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Università. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

A partire dal 10 ottobre e sfino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza, vige l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.

Le nuove norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).

Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Certificazione verde dal 1 settembre obbligatoria per i trasporti

A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: 

  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

Certificazione verde covid 19, che cos'é

Il documento attesta una delle seguenti condizioni: 

  • la vaccinazione contro il Covid-19, 
  • l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore
  • o la guarigione dall’infezione.

A tutela dei dati personali, il QR Code della certificazione andrà mostrato soltanto al personale preposto per legge ai controlli.

Con l’attivazione della piattaforma nazionale realizzata e gestita da Sogei, a partire da giovedì 17 giugno, i cittadini hanno iniziato a ricevere le notifiche via email o sms con l’avviso che la certificazione è disponibile.

Nella mail o sms si avvisa inoltre della disponibilità del codice per scaricarla su pc, tablet o smartphone.

Chi e come ottenere la certificazione verde covid 19

La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

  1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni (il Governo discute per l'ottenimento dopo la seconda dose di vaccino)
  2. aver completato il ciclo vaccinale;
  3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
  4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

ATTENZIONE se si hanno i requisiti e NON si è ricevuto l'SMS né l'email:

Invece per gli iscritti all’AIRE, diplomatici, dipendenti dell’UE o lavoratori di ente o organizzazione internazionale e loro familiari, si può avere la Certificazione anche non essendo iscritti al Servizio sanitario nazionale ma si è stati vaccinati in Italia:

  • la Certificazione si ottiene attraverso la nuova funzione Utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia, attiva dal 30 luglio. Occorre inserire il codice fiscale o l'identificativo assegnato per accedere alla vaccinazione e la data dell'ultima somministrazione, senza AUTHCODE.

Certificazione verde covid 19, come si genera

Regioni, Province autonome, medici di base, laboratori di analisi e farmacie trasmettono le informazioni relative a vaccinazioni, test e guarigioni al livello centrale. 

Una volta raccolte le informazioni, la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute rilascia la Certificazione. Le tempistiche per la trasmissione dei dati, e la conseguente generazione della Certificazione, possono variare in base al tipo di prestazione sanitaria.

  • Vaccinazione: i dati delle somministrazioni vengono trasmessi quotidianamente, si stima quindi un’attesa massima di un paio di giorni per generare la Certificazione. Nei casi di prima o unica dose, secondo il tipo di vaccino, l’emissione avverrà dopo 15 giorni.
  • Test negativo: la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della Certificazione avverrà nella giornata.
  • Guarigione da COVID-19: la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della Certificazione avverrà massimo nella giornata successiva.

Certificazione verde covid 19, come si acquisisce

È  possibile acquisire la Certificazione in diversi modi: attraverso:

  1. canali digitali 
  2. canali fisici

Canali digitali

  • Immuni: è dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la Certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.
  • App IO: attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti dell’app IO (che già la usano o intendono scaricarla) che abbiano effettuato l’accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), potranno visualizzare la propria Certificazione direttamente dal messaggio.

Sito web

  • è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire la propria Certificazione. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria (o in alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al SSN) e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.
  • accedendo al proprio Fascicolo sanitario regionale, è possibile acquisire la propria Certificazione.

Canali fisici

In caso di difficoltà ad accedere alla Certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista, che potranno recuperare la Certificazione grazie al Sistema Tessera Sanitaria. Porta con te il codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria che dovrai mostrare loro. La Certificazione verde COVID-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale

Assistenza per la certificazione verde covid 19:

  • Per assistenza chiama il Call center 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) 
  • o scrivi a [email protected].
  • Per informazioni su aspetti sanitari puoi chiamare il numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24).

Certificazione verde covid 19, quanto vale

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

  1. In caso di vaccinazione: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità fino alla dose successiva (sia attendono cambiamenti in proposito) 
  2. Nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione: la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione.
  3. Nei casi di vaccino monodose: la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 270 giorni (Attenzione: è stata approvata l'estensione di validità da 9 a 12 mesi. Si attende anche l'aggiornamento della pagina del governo dedicata al riepilogo delle regole sul green pass)

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

Digital Green Certificate, che cos'è (attivo dal 1 luglio)

Per Digital Green Certificate (DGC) si intende un certificato, digitale o cartaceo, di:

  • avvenuta vaccinazione contro il COVID-19
  • avvenuta guarigione da COVID-19
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 con risultato negativo,

che sia interoperabile a livello europeo, attraverso un codice a barre bidimensionale (QRcode), verificabile attraverso dei sistemi di validazione digitali, associato ad un codice identificativo univoco a livello nazionale. 

L’interoperabilità europea si avrà grazie alla definizione di dati e regole comuni, che devono essere utilizzate per l’emissione dei certificati nei 27 Paesi dell’Unione Europea e allo sviluppo di piattaforme e strumenti informatici nazionali ed europei deputati a garantire l’emissione, la validazione e l’accettazione dei certificati. Il DGC sarà gratuito e in italiano e inglese e, per la Provincia Autonoma di Bolzano, anche in tedesco.

Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’Ue non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati - come quarantena, autoisolamento o test - a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.

La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway europeo), attiva dal 1 giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l'UE.

La Certificazione resterà in vigore per un anno a partire dal 1 luglio.

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