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SOSPENSIONE IRAP DL RILANCIO ED ERRATA APPLICAZIONE: PROROGA VERSAMENTO AL 30 SETTEMBRE

Sospensione IRAP Dl Rilancio ed errata applicazione: proroga versamento al 30 settembre

Sanatoria versamenti IRAP: slitta al 30.09.2021 il termine di pagamento dell’IRAP non versata per l’errata applicazione dell’esonero per il mancato rispetto dei limiti comunitari

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Con un comunicato dell'ultimo momento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021, il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (“decreto rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche (Temporary Framework).

Possibile quindi sanare entro il 30 settembre 2021, senza sanzioni e interessi, l’eventuale mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 in caso di errata determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalle disposizioni relative al “Temporary framework” (ricordiamo che il termine della sanatoria era già stato precedentemente prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021, dall'art. 13-quinquies del decreto Ristori n. 137/2020 convertito dalla legge n. 176/2020).

La sanatoria riguarda il caso in cui non siano stati rispettati i limiti e le condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", in sostanza riguarda i soggetti che hanno superato il limite relativo agli aiuti di Stato concedibili, secondo quanto previsto dal Temporary Framework.

Si ricorda quanto stabilito dall’articolo 24 del DL Rilancio: "Non e' dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non e' altresi' dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento e' comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta..."

Il comma 3 sempre dello stesso articolo, prevedeva che:

..."Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche."

In sostanza la norma aveva abrogato il saldo Irap 2019 e la prima rata dell’acconto 2020

La norma non valeva per alcune categorie individuate nel successivo comma 2, in particolare per:

  • i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del Dlgs n. 446/1997
  • i soggetti indicati nell’articolo 162-bis del Tuir
  • i soggetti con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl Rilancio.

In sintesi l'agevolazione Irap prevedeva che:

  1. il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non fosse dovuto. Dovuto invece il relativo acconto.
  2. l’acconto per il periodo d’imposta 2020 fosse dovuto al netto della prima rata, costituendo oggetto di versamento soltanto la seconda rata dell’acconto e il saldo
  3. le disposizioni si applicassero in via generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente sopra individuati.

Quadro Temporaneo aiuti di Stato e nuovi limiti

Ricordiamo che la Commissione europea ha autorizzato la misura agevolativa in esame con Decisione C(2020) 4447 final del 26 giugno 2020, ritenendola compatibile con il mercato interno in accordo con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
In merito, riteniamo utile segnalare, in quanto di particolare rilevanza, oltre che di rilevante impatto, l’ultima modifica apportata dalla Commissione UE al Quadro temporaneo, arrivata il 28 gennaio 2021 con la Comunicazione (UE) C(2021) 564 final.

Fino a quel momento il sistema degli aiuti di Stato, potenzialmente concedibili in ragione del Temporary Framework, aveva il limite totale di 800 mila euro per impresa (sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti).

La Commissione UE, su invito degli Stati membri, i quali avevano segnalato che i massimali previsti per gli aiuti già a fine 2020 erano in molti settori già quasi raggiunti, ha deciso di innalzare il suddetto limite a 1 milione e 800 mila euro, contestualmente al rinnovo del Quadro Temporaneo fino al 31 dicembre 2021.

Più limitati risultano i novellati massimali per il settore agricolo, che passa a 225 mila euro dai precedenti 100 mila euro, e per quello della pesca e dell’acquacoltura, adesso 270 mila euro dai precedenti 120 mila.

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Allegato

Comunicato del MEF del 30.04.2021 n. 87

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