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ESONERO AGRICOLTURA DL 137/2020: SCADENZA PROROGATA DAL 4 AL 13 DICEMBRE

6 minuti, Redazione , 06/12/2021

Esonero agricoltura Dl 137/2020: scadenza prorogata dal 4 al 13 dicembre

Proroga in extremis per la domanda di esonero contributivo per imprese agricole e autonomi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021. Tutte le istruzioni

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INPS aveva comunicato  nel messaggio 3774 del  4 novembre 2021 la disponibilità del modulo telematico per le richieste di esonero contributivo per imprese agricole e autonomi  previsto per i mesi di novembre dicembre  2020 e gennaio 2021  dagli articoli 16 e 16 bis. del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. La scadenza veniva fissata a 30 giorni dal messaggio quindi entro il 4 dicembre 2021.

Poco fa l'istituto ha pubblicato un messaggio con cui ,  in accordo con l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro si proroga la scadenz, al 13 dicembre 2021  in considerazione delle difficolta della pandemia da COVID 19.

Di seguito ricordiamo gli aspetti principali della agevolazione e la procedura di domanda. come indicato nella circolare 131 1021.

Esonero contributivo filiere agricole pesca e acquacoltura per novembre- dicembre 2020  e gennaio 2021

Sono interessati  in particolare 

  1.  le aziende appartenenti alle  filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura comprese le aziende produttrici di vino e birra, e
  2. gli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni

 SIi tratta dell"'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro ".  il decreto 22 marzo 2021, n. 41, Sostegni  lo ha  subordinato al rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato

Cio ha reso necessaria per l'INPS  la ridefinizione della procedura di concessione  e con i  messaggi n. 2263 dell’11 giugno 2021 e n. 2418 del 25 giugno 2021 ha comunicato ai contribuenti potenzialmente destinatari  il differimento delle scadenze .

Le istruzioni sono giunte con la  circolare 131 2021  che annunciava anche il successivo rilascio delle procedure telematiche  differenziate per imprese e autonomi. (vedi sotto)

Si ricorda che e l'ordine di presentazione delle istanze non dà diritto ad alcuna precedenza nell’erogazione del contributo. Nel caso del superamento delle risorse complessivamente destinate all’esonero, pari a 385,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 610,8 milioni di euro per l’anno 2021, l’INPS provvede a ridurre l’esonero autorizzato in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari aventi diritto.  

Compatibilità  dell'esonero contributi agricoltura con la normativa sugli aiuti di Stato

L'esonero  è applicabile nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato. 

Nello specifico, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (massimale aiuto concedibile 225.000 euro) la registrazione della misura verrà effettuata nel registro Sian, mentre per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (massimale aiuto concedibile 270.000 euro) la registrazione verrà disposta sul registro Sipa.

Infine, per le attività concernenti i restanti settori produttivi massimale aiuto concedibile 1.800.000 euro) la registrazione della misura sarà effettuata sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Per le aziende che accedono all’esonero ai sensi della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo, i controlli della sussistenza delle condizioni che legittimano l’accesso alla predetta sezione saranno effettuati dalle Istituzioni competenti in materia, individuate d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

 Comunicazioni  di accesso all'esonero, procedure e controlli  

L’importo da versare per la quarta rata del 2020 con scadenza originaria il 16 gennaio 2021, e per la prima rata dell’emissione 2021 con scadenza il 16 luglio 2021, sarà reso noto agli interessati con specifica comunicazione individuale (c.d. news individuale), nella quale saranno fornite le indicazioni per provvedere al versamento dell’importo dovuto.

Per accedere al beneficio:

  •  i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021”, che sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
  • i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”, devono utilizzare il modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” sarà reso disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva.

La notifica avverrà via PEC per le aziende e tramite i canali di “Comunicazione bidirezionale” per i lavoratori autonomi agricoli.

Entro trenta giorni, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato in via definitiva.

Una volta definita l’istanza di esonero con esito positivo, il contribuente dovrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzione omessa 

Anche dopo l’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto è legittimato ad effettuare i controlli   sulla effettiva  sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dell’esonero

Per le aziende e i lavoratori autonomi in agricoltura che versano la contribuzione agricola unificata l’importo autorizzato sarà ulteriormente ridotto in presenza di situazioni che riducono l’importo tariffato.

In caso di esito negativo dei controlli l’Istituto provvederà a richiedere il versamento della contribuzione omessa maggiorata delle sanzioni civili .

Differimento scadenze di  versamento  e regolarità contributiva 

Come anticipato con i messaggi n. 2263/2021 e n. 2418/2021, per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata risultano differiti i termini di versamento  relativo al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021  e

  •   al primo trimestre 2021, con scadenza 16 settembre 2021; 
  • per i datori di lavoro che versano la contribuzione mensilmente risultano differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021.
  • Per i lavoratori autonomi in agricoltura rono differiti i termini di versamento - in precedenza sospesi ,  quarta rata dell’emissione 2020 con originaria scadenza 16 gennaio 2021, e delle somme richieste per l’anno 2021 con la prima rata  in scadenza 16 luglio 2021.

Ai fini della verifica della regolarità contributiva non rileva il mancato versamento dei predetti importi e neanche  ai fini dell’esposizione debitoria in eventuali richieste di rateazione di debiti contributivi .

Modulo telematico per la domanda

Messaggio INPS 3774  del 4.11.2021

Il  modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” è disponibile:

  1.  per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) e 
  2. per i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.

 Il modulo consente al richiedente di dichiarare di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive modificazioni, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, con specifico riferimento alle sezioni 3.1 e 3.12 dello stesso Quadro Temporaneo.

 L'istituto sottolinea che :

  •  in sede di compilazione della domanda i richiedenti, dopo avere indicato l’importo dell’esonero richiesto, devono specificare la quota di esonero che richiedono ai sensi della sezione 3.1 e/o della sezione 3.12; nel caso in cui siano valorizzate entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’importo dell’esonero richiesto e
  • la richiesta di esonero ai sensi della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo è vincolata al possesso dei requisiti indicati nella circolare n. 131/2021. 
  • Nel caso in cui siano presentate più domande riferite alla medesima matricola o al medesimo Codice Identificativo Denuncia Aziendale (CIDA), sarà ritenuta valida la domanda inviata con data più recente.

Ti possono essere utili i seguenti pratici e book

La contabilità in agricoltura di T. Gangi

Iva e trattamento fiscale in agricoltura di C. Dall'Erba

Le agevolazioni in agricoltura 2021  di C. De Stefanis.


Fonte immagine: Foto di Pixaline da Pixabay

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