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RUNTS: CHIARIMENTI SULLO STATUTO DELLE RETI ASSOCIATIVE

2 minuti, Redazione , 16/03/2021

RUNTS: chiarimenti sullo statuto delle reti associative

Il Ministero del lavoro chiarisce aspetti sullo statuto unico delle reti associative e sullo statuto standard con Circolare n 2 del 5 marzo 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Circolare n 2 del 5 marzo 2021 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in marito all'adeguamento statutario semplificato per gli enti che aderiscono alle reti associative.

La circolare specifica come tali enti potranno beneficiare di strumenti per accelerare la loro iscrizione al RUNTS.

Statuti standards degli enti

Le reti associative potranno rendere disponibili per gli aderenti degli statuti standard, preventivamente approvati dal Ministero del lavoro con i seguenti vantaggi:

  • dimezzare i tempi di iscrizione al RUNTS registo unico nazionale degli enti del terzo settore
  • rapido afflusso degli enti di piccole dimensioni nel RUNTS al momento della trasnmigrazione.

È bene sottolineare che l’adozione del modello standard, prevista dallo stesso Codice del Terzo settore, è facoltativa per gli enti aderenti alla rete associativa. 

Essi potranno infatti avere la possibilità di adattare degli statuti conformi alle proprie esigenze in coerenza con il Codice del Terzo settore.

Secondo quanto chiarisce la circolare in oggetto la mancata adozione dello statuto standard non pregiudica la possibilità per l’ente aderente alla rete di esercitare le facoltà derogatorie in tema di attribuzione del diritto di voto o delle competenze assembleari (ex articolo 41 cc. 8-10 del Cts). 

I comme 8 e 10 recitano rispettivamente:

  • gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.
  • gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

Il mantenimento delle predette deroghe non è legato infatti alla standardizzazione dello statuto quanto piuttosto nel concorso dell’ente alla costruzione dell’articolazione organizzativa della rete.

Statuto unico delle reti associative

Le reti associative possono adottare uno Statuto unico a condizione che ciascuno degli enti aderenti non vi apporti alcuna modifica.

Questa è una possibilità solo nel caso in cui lo statuto della rete associativa contenga una disciplina esaustiva del funzionamento e dell’organizzazione degli enti costituenti i propri livelli organizzativi.

Ciò consentirà all’ente di vedere regolamentato il proprio assetto all’interno dello statuto adottato senza la necessità di apportarvi modifiche. E' bene sottolineare che al momento dell’iscrizione al Registro unico, si provvederà al deposito dello Statuto della rete associativa unitamente alla delibera assembleare di adozione integrale dello stesso da parte dell’ente.

La Circolare chiarisce anche aspetti inerenti le regole di affiliazione degli enti alla rete, in particolare si specifica che per l’iscrizione nel RUNTS, le reti associative dovranno tener conto di alcuni elementi tra cui i limiti dimensionali previsti dal Codice del Terzo settore a seconda che si tratti di una rete nazionale o locale con la facoltà, di poter affiliare anche enti diversi dagli Ets. 

Risulta importante la qualifica che assumeranno gli enti affiliati affinché la rete possa iscriversi contestualmente anche in una specifica sezione del Runts.

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