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DPCM DRAGHI: IN VIGORE DAL 6 MARZO, CONFERMA IL DIVIETO DI SPOSTAMENTI TRA REGIONI

DPCM Draghi: in vigore dal 6 marzo, conferma il divieto di spostamenti tra regioni

Parrucchieri ed estetisti chiusi nelle zone rosse. Didattita a distanza per le scuole di ogni ordine e grado nelle zona rossa. Divieto di spostamento tra regioni fino al 27 marzo.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il nuovo DPCM del 2 marzo firmato da Mario Draghi e pubblicato in GU n 52 del 2 marzo reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19. 

Le misure saranno in vigore dal 6 marzo e fino al 6 aprile, vediamo le nuove regole e le conferme

Su tutto il territorio nazionale è confermato l’obbligo di portare la mascherina e di indossarla in luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione e in luoghi all’aperto. Deroghe sono previste per bambini e disabili e persone con patologie respiratorie.

Su tutto il territorio nazionale vige il divieto di spostamento tra regioni fino al 27 marzo prossimo a meno di comprovate esigenze di salute, lavoro o urgenza (scarica qui l’autocertificazione da portare casi di spostamento motivati) È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Zona biancasono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali cessano di applicarsi le misure  di contenimento relative agli altri colori.

In queste regioni sono comunque in vigore l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione e il divieto di assembramenti.

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive

Zona gialla

Resta in vigore il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5

Dalle ore 5 alle ore 22 è consentito fino al 27 marzo lo spostamento in ambito regionale, verso una sola abitazione privata, una volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Sono sospesi convegni, congressi ad accezione di quelli in modalità a distanza e sono consentite le cerimonie pubbliche nel rispetto dei protocolli.

I musei saranno aperti nel rispetto dei protocolli, dal lunedì al venerdi, esclusi i festivi con modalità di accesso contingentato e con divieto di assembramenti. 

Dal 27 marzo riapriranno anche nei giorni festivi a condizione che ci sia stata prenotazione on line o per telefono.

Sport

Sono consentite le attività motorie all’aperto e in luoghi attrezzati come aree e parchi pubblici nel rispetto del distanziamento, di due metri per lo sport e un metro per l’attività motoria

Sono sospese:

  • palestre, 
  • piscine, 
  • centri benessere e termali

Chiusi gli impianti sciistici nei comprensivi sciistici per gli sciatori amatoriale.

Scuola

le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. 

La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza.

L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione che continua a svolgersi integralmente in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi.

Attività commerciali e ristorazione

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Parrucchieri ed estetisti

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 

Zona arancione

A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all’articolo 33, comma 1 (Ministero della salute) nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l’intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III, ossia quelle della zona gialla, nel caso in cui non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo. Ossia per tutto quanto non riportato di seguito, valgono le stesse regole previste per la zona gialla.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita fino al 27 marzo

Sono chiusi i musei e i luoghi di cultura

Ristorazione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. 

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Zona rossa

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

Scuole di ogni ordine e grado chiuse comprese le scuole materne.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 26, comma 2. 

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. 

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Ristorazione 

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Parrucchuieri ed estetisti

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24.

Allegati

Decreto Legge n 15 proroga divieto spostamenti
DPCM 26 spostamenti 26 febbraio 2021

Tag: EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS

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