L'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha istituito la c.d. “Decontribuzione Sud”, una agevolazione contributiva per i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni meno sviluppate, e consiste nell' esonero pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti con esclusione dei premi INAIL. dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.
La legge di bilancio ha prorogato l'applicazione fino al 2029 ma la norma era sottoposta al vaglio della Commissione Europea. L'approvazione è giunta l'altro giorno ed in merito INPS ha pubblicato la circolare 33 2021 con le istruzioni complete per i datori di lavoro relative al 2021.
L'Inps aveva già pubblicato in due messaggi successivi, n. 72 e n. 170/2021 , alcune indicazioni in riferimento al lavoro in somministrazione, del lavoro marittimo, della gestione pubblica, che sono state parzialmente bloccate dal tar Lazio sul tema dello sgravio sulle tredicesime (v. dettagli piu oltre).
L'istituto si riserva anche di fonrire le istruzioni sulle modalità di denuncia per i periodi da gennaio 2022 a dicembre 2029 all’esito dell’autorizzazione definitiva da parte della Commissione europea.
Decontribuzione Sud e Somministrazione di lavoro
L’esonero spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni c.d. svantaggiate.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro somministrato l'istituto ricorda che gli adempimenti retributivi e previdenziali, gravano sull’Agenzia che effettua l’assunzione. Quindi per il beneficio rileva la sede di lavoro del datore di lavoro (Agenzia) e non dell’utilizzatore. L'istituto afferma infatti che: "il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore".
Lavoratori marittimi
In merito all’applicazione dell’esonero da parte delle imprese armatoriali il messaggio 72/2020 precisa che le imprese armatoriali possono beneficiare dell’esonero per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi che risultano iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, nei compartimenti marittimi ubicati nelle regioni individuate dall’articolo 27 del citato decreto-legge n. 104/2020. Il messaggio specifica anche che la decontribuzione non è cumulabile le ulteriori agevolazioni cui hanno diritto le imprese armatoriali ( in quanto esoneri totali), ovvero :
“Decontribuzione Sud” per la tredicesima mensilità: le novità dal TAR
Come anticipato sopra secondo l'INPS la decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel rimestre. INPS affermava nel messaggio 72 2021 che "I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante e il conguaglio potrà essere effettuato nelle denunce di competenza gennaio 2021 utilizzando il nuovo codice causale: “M317” .
E' su questo punto che il TAR con decreto del 13.2.2021 (ALLEGATO in fondo all'articolo) ha accolto il ricorso dell’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro e ha sospeso il provvedimento dell'INPS in attesa della trattazione collegiale del 2 marzo. Sospeso dunque l'obbligo di rideterminare l’importo del versamento contributivo a conseguente restituzione dello sgravio eccedente nelle denunce di competenza di gennaio 2021 in scadenza il 16 febbraio 2021.
Inps ne ha preso atto nel messaggio n. 728 2020 annunciando nuove comunicazioni dopo l'esito definitivo del contenzioso previsto per il 2 marzo 2021.
Decontribuzione Sud 2021: Esposizione in Uniemens
I datori di lavoro interessati esporranno, fino al mese dicembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione, vl’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> continuerà a essere inserito il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
ATTENZIONE con un ulteriore messaggio n. 831 del 25.2.2021 INPS ha corretto le istruzioni affermando che nell'elemento <ImportoArrIncentivo> potranno essere indicati gli importi dell'esonero relativi sia al mese di gennaio 2021 che di febbraio 2021; il suddetto elemento potrà essere valorizzato unicamente nei flussi Uniemens di competenza febbraio 2021 e marzo 2021; i dati esposti nell'Uniemens saranno poi riportati dall'INPS nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure, con il codice "L543", avente il significato di "Arretrato Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 - mese di gennaio/febbraio 2021".
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE”
- con il codice di nuova istituzione “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 - mese di gennaio e febbraio 2021”.
Datori di lavoro Uniemens sezione <ListaPosPA>.
I datori di lavoro privati con iscritti alla Gestione Pubblica che non risultino tassativamente esclusi dovranno esporre nel flusso Uniemens sezione ListaPosPA, per i periodi da gennaio 2021 a dicembre 2021.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio;
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “17”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”.
Il recupero del beneficio spettante per il mese di gennaio 2021 dovrà essere esposto esclusivamente nella denuncia del mese di febbraio 2021.
Le precedenti istruzioni complete sulla Decontribuzione Sud sono riassunte qui: Esonero contributivo SUD: istruzioni ai datori di lavoro
Ulteriori dettagli sulla proroga e ampliamento della misura in "Legge di bilancio decontribuzione Sud prorogata fino al 2021"
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