Nuovo accordo Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri firmato il 23 dicembre scorso, insieme ad un Protocollo di modifica della Convenzione sulle doppie imposizioni. (Il documento è allegato in fondo all'articolo).
Il precedente accordo era datato 1974, quindi c'era davvero bisogno di aggiornare e migliorare le procedure per l' imposizione fiscale sui lavoratori frontalieri dei due Paesi. Un progetto di trattativa era iniziato nel 2015 ma non era stato portato a termine. Il comunicato ministeriale afferma che la conclusione ha portato ora ad un risultato soddisfacente per entrambe le parti .
Il processo di definizione dell’accordo è stato accompagnato da consultazioni con le organizzazioni sindacali e l’Associazione dei comuni italiani di frontiera, nonché con le autorità dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.
Per l'entrata in vigore degli accordi c'è comunque bisogno della ratifica parlamentare da parte di entrambi i paesi
Gli aspetti principali dell'accordo Italia-Svizzera sono i seguenti:
Imposta lavoro dipendente regime ordinario:
l'imposizione fiscale sul lavoro dipendente per i nuovi frontalieri (cioè coloro che iniziano il rapporto di lavoro dopo la data di entrata in vigore dell'accordo, passa all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto del 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. In un contestuale scambio di lettere è stato anche precisato che il prelievo alla fonte è il mezzo ordinario di imposizione fiscale per questi lavoratori.
Regime transitorio
I lavoratori attualmente occupati nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese e che hanno lavorato nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientreranno nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”.
Per loro continua ad applicarsi l' imposizione fiscale solo in Svizzera, che fino alla fine del 2033 verserà una compensazione a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.
Definizione di frontaliere:
il nuovo accordo definisce “lavoratore frontaliere” colui che risiede entro 20 km dalla frontiera, lavora come dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato e che, in linea di massima, rientra ogni giorno dal lavoro al proprio domicilio.
Cooperazione amministrativa
per ottemperare correttamente agli obblighi amministrativi imposti dall'Accordo , lo Stato in cui il lavoro dipendente viene svolto si impegna a comunicare entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello fiscale di riferimento, in formato elettronico allo stato di residenza del lavoratore, i dati rilevanti in relazione all'imposizione del lavoratore "frontaliere"
Riesame:
l’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.
Commissione paritetica
E' prevista una commissione di rappresentanti delle autorità dei due paesi per la composizione amichevole di eventuali contestazioni sull'interpretazione o applicazione degli articoli dell'accordo.
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