L'INPS, con il Messaggio n. 4768 del 18 dicembre 2020, da conto della sentenza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2020 il quale ha dato torto all'istituto in una causa riguardante l'attribuzione del bonus asilo nido ( Bonus asilo nido/supporto domiciliare previsto dalla legge di stabilità 2017) alle famiglie extracomunitarie prive del premesso di soggiorno di lungo periodo. Tale requisito era invece considerato obbligatorio secondo la prassi dell'Istituto.
L'inps si adegua alla prescrizione della giurisprudenza quindi e fornisce le istruzioni per le procedure delle nuove richieste di bonus asilo nido e di quelle già inviate in passato.
Viene stabilito che, per le nuove domande che saranno presentate entro la fine dell'anno 2020, i requisiti per l'ammissione alla prestazione verranno valutati consentendo l'accoglimento delle domande degli stranieri, residenti nel nostro Paese, titolari di permesso di soggiorno, a prescindere dalla tipologia di permesso.
L'istituto precisa per quanto riguarda invece le domande di soggetti privi del requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo già trasmesse all'INPS nel corso nell'anno 2020 e già respinte, esse saranno rivalutate mediante riesame in autotutela. Necessario però per l'interessato fare domanda .
In presenza di tutti gli altri requisiti, le richieste di bonus asilo nido dovranno essere accolte con effetto retroattivo dalla data della domanda originaria dell'interessato.
Ricordiamo Il bonus nido /supporto domiciliare è un contributo economico per ogni bambino fino a tre anni da utilizzare:
L'agevolazione è stata ampliata dall'ultima legge di bilancio:
In data 17 febbraio 2020 l'INPS aveva emanato le istruzioni operative aggiornate con la circolare 27 2020.
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