Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato nuove Ordinanze sulla base dei dati e delle indicazioni della "Cabina di Regia" per la valutazione della curva pandemica da covid 19 riunitasi il giorno 8 gennaio 2021.
La ripartizione delle Regioni e Province Autonome in aree gialla, arancione e rossa è nuovamente cambiata e a partire da lunedì 11 gennaio nella area gialla ci saranno le seguenti regioni:
Restano in vigore fino al 15 gennaio le restrizioni previste dal Decreto-Legge 5 gennaio 2021, n. 1 qui allegato
Ecco un riepilogo delle regole valide nella zona gialla:
Fino al 15 gennaio vale questa regola comune: sono vietati tutti gli spostamenti verso una regione o provincia Autonoma diversa dalla propria. Fanno eccezione sono gli spostamenti legati a motivi di lavoro, salute o necessità. Si parla infatti di zona gialla rafforzata.
Ricordiamo invece le varie ordinanze che si sono avvicendate nei mesi determinando cambiamenti di zone alle regioni:
Ordinanza dell'11 dicembre e in vigore dal 13
Con Ordinanza del 27 novembre 2020
Ordinanza Ministero della Salute del 13.11.2020
Ordinanza del Ministro della Salute 10 novembre 2020
Vediamo alcune risposte del Governo nella sezione FAQ rivolta ai cittadini
Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma? È consentito andare a trovare amici o parenti?
Sono vietati tutti gli spostamenti verso una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria, ad eccezione di quelli dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità e di quelli consentiti, con specifiche limitazioni (si veda il paragrafo in merito), a chi vive nei Comuni fino a 5.000 abitanti.
È comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, tranne che per le seconde case fuori dalla Regione o Provincia autonoma.
La possibilità di spostarsi, anche per andare a trovare amici o parenti, varia quindi in relazione all’orario, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento. In particolare, in area gialla:
- tra le 5.00 e le 22.00, è possibile spostarsi liberamente all’interno della propria Regione o Provincia autonoma, quindi anche fare visita a parenti o amici nella stessa Regione o Provincia autonoma. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti o delle persone che si spostano;
- oltre tali orari (quindi tra le 22.00 e le 5.00) e al di fuori della propria Regione/Provincia autonoma, è possibile spostarsi esclusivamente per motivi di lavoro, salute o necessità;
- a chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, è comunque consentito spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Di conseguenza, nel rispetto di tali limiti orari e territoriali, è consentito anche andare a fare visita ad amici e parenti.
Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?
- Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze. Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per ricongiungersi nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.
Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco”? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento?
Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.
Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?
Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ precedente.
Visto il divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome differenti, in vigore fino al 15 gennaio, se lavoro in una Regione o Provincia autonoma e sono residente in un’altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione (o Provincia autonoma), potrà raggiungermi nella mia città di residenza?
Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.
Fino al 15 gennaio, in quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa?
Fino al 15 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde sono sempre consentiti, dalle 5.00 alle 22.00, all'interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.
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