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INDENNITÀ COVID PESCATORI: NOVITÀ PER IL RIESAME DEI SOCI DI COOPERATIVE

5 minuti, Redazione , 22/01/2021

Indennità COVID pescatori: novità per il riesame dei soci di cooperative

Indennità COVID per i lavoratori autonomi della pesca: requisiti, procedure. Correzione sulle modalità di certificazione per i soci di cooperative

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Il decreto Rilancio ha istituito una indennità pari a 950 euro per il mese di maggio 2020 destinata a pescatori autonomi che esercitano  in acque marittime, interne e lagunari,  iscritti all’Inps.

L'INPS aveva emanato la circolare n. 118/2020 di istruzioni per le domande specificando che: 

  • Sono destinatari dell’indennità  anche i pescatori  soci di cooperative che operano quali lavoratori autonomi e non  quelli con rapporto di lavoro subordinato.
  •  il bonus pescatori maggio 2020  non concorre alla formazione del reddito  e per il periodo di fruizione, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I lavoratori potenziali destinatari dell’indennità Covid possono  presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica sul sito INPS ,con PIN già rilasciato dall’INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020); oppure SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l’indennità COVID-19 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile  rivolgendosi agli enti di Patronato

INCOMPATIBILITA INDENNITA COVID 19 PESCATORI

Il bonus pescatori è incompatibile con:

  •  le pensioni dirette a carico, ell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata ,  degli enti di previdenza privati  Ape sociale;
  • indennità a favore dei lavoratori domestici 
  • tutte le altre  indennità  COVID 19 previste dai decreti Cura Italia e Rilancio  
  • Reddito di emergenza 

L’indennità pescatori è cumulabile invece con:

  •  l'assegno ordinario di invalidità
  • l’indennità di disoccupazione NASpI,  DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.
  •  borse lavoro, stage e tirocini professionali,
  • premi o i sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, 
  • premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e 
  • con le prestazioni di lavoro occasionale di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
  • Reddito di Cittadinanza, solo se inferiore all'importo dell' indennita in questi casi  verrà riconosciuto un incremento del Reddito di Cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 950 euro.

La misura di sostegno al reddito ha un costo  predeterminato di  circa 580  milioni di euro. L'Inps accetterà le richieste fino ad esaurimento dei fondi.

Nel messaggio n. 4358 del 20.11.2020  viene chiarito che gli esiti delle domande e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi”, servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte degli Enti di Patronato sia da parte del cittadino con le proprie credenziali. 

Le  motivazioni di reiezione dell’indennità  e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame  sono elencati nell'allegato n. 1. 

Il termine per proporre riesame è di 20 giorni, dalla data di pubblicazione del messaggio ( quindi 10 dicembre 2020 )  ovvero dalla data di  conoscenza della risposta negativa, se successiva.

Trascorso questo periodo se  l’interessato non invia documentazione utile, la domanda deve intendersi definitivamente respinta. 

L’utente può inviare la documentazione per il riesame :

  1. attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda oppure 
  2. attraverso la casella di posta istituzionale dedicata della sede INPS competente,  3. Indirizzi amministrativi sui riesami in ordine alla qualifica di pescatore autonomo

Il messaggio chiarisce alcuni requisiti che vengono verificati nella procedura di riesame:

  • Il primo requisito è quello di essere pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative,  pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all’Istituto apposita documentazione attestante la natura “autonoma” del rapporto di lavoro.  gli operatori delle Strutture territoriali  verificheranno  il codice fiscale del lavoratore presente sui flussi Uniemens di aziende con CSC 1.19.01 e chiederanno al richiedente il contratto di lavoro autonomo o documentazione equipollente ( ad es.  copia della lettera di incarico;  documento relativo al pagamento dei compensi   - dichiarazione di avvenuta presentazione all'INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo - estremi della licenza di pesca, dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente, dichiarazione di non lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari, etc.
  • Relativamente alla non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (Casse/Enti extra Inps, gestione ARTCOM, gestione CDCM) essa sarà  rilevata alla data del 1° maggio 2020;
  •  per la verifica della condizione circa l’assenza di rapporti di lavoro dipendente, l’Istituto prende in considerazione i dati risultanti in UNILAV e in Uniemens

L'istituto precisa anche per  tutte le “reiezione forti” (come individuate nell’Allegato n. 1 e relative ai controlli: PENSIONI, REM_NO, ILD_NO, IND_COVID), il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria.

Aggiornamento per  pescatori autonomi soci di cooperativa  

Nel successivo messaggio n. 267 del 21 gennaio INPS  a seguito delle osservazioni di  Associazioni di categoria  sul fatto che i pescatori autonomi, anche se associati in cooperativa,  a livello fiscale sono titolari di reddito di impresa (imprenditori individuali)  quindi non ricevono prospetti paga né CU  anche se a livello previdenziale la cooperativa versa i contributi. Sono state quindi fornite le seguenti specificazioni.

"Ai fini della verifica della qualifica di “pescatore autonomo”,  in sede di riesame, tali soggetti devono produrre alla Struttura territorialmente competente una  apposita autodichiarazione, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile:

  • lo status di pescatore “autonomo”;
  • la natura del reddito derivante dall’attività di pesca. 
  • eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa attestante il pagamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.

Qualora tali puntuali verifiche abbiano esito positivo sarà possibile procedere con l’accoglimento della domanda per la successiva erogazione dell’indennità di 950 euro."

Allegato

Messaggio INPS 4358-2020 ALL-1

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 LAVORO AUTONOMO LAVORO AUTONOMO LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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