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CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE: PRONTO IL CODICE TRIBUTO PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

3 minuti, Redazione , 15/09/2020

Credito di imposta sanificazione: pronto il codice tributo per l'utilizzo in compensazione

Credito di imposta per sanificazione e dispositivi di protezione: istituito il codice tributo “6917”

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Con Risoluzione n 52/E di oggi 14 settembre viene istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art 125 del Decreto Rilancio.

Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito di imposta tramite F24 è istituito il codice seguente:

“6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Ricordiamo che l’art 125 del DL n 34/2020 convertito con modificazioni in Legge n 77 riconosce un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi per garantire la salute dei lavoratori.

Il credito spetta ai soggetti ed alle condizioni indicati nell'art. 125 fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario.

In data 11 settembre con Provvedimento Prot. n. 302831/2020 del Direttore della agenzia delle entrate è stata stabilita la percentuale di fruizione del credito pari a 15,6423% ed è stato chiarito che l’ammontare massimo del credito d’imposta è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del Provvedimento del 10 luglio 2020, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale suddetta.

In proposito si legga l’articolo Credito di imposta per sanificazione e acquisto dispositivi: ecco la percentuale concessa

Nella Risoluzione in oggetto si ricorda inoltre che con il Provvedimento del 10 luglio 2020 erano stati definiti i criteri e le modalità di applicazione del credito d'imposta prevedendo in particolare che:

  • i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 7 settembre 2020;
  • per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia.
  • ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal citato articolo 125, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
  • il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato, tra l’altro, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente
  • ai sensi dell’articolo 122 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, in alternativa all’utilizzo diretto i beneficiari possono cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione. I cessionari possono, tra l’altro, utilizzare il credito d’imposta in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata all’Agenzia delle entrate la prima cessione del credito
  • ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24

 Ad oggi, con questa Risoluzione n 52/E e con il Provvedimento dell'11 settembre risulta tutto quanto occorreva per l'utilizzo di tale misura agevolativa.

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Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 14.09.2020 n. 52

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