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BONUS RISTORANTI: DOPO LA PROROGA AL 15 DICEMBRE 2020 ARRIVA UN NUOVO CODICE ATECO

5 minuti, Redazione , 30/11/2020

Bonus ristoranti: dopo la proroga al 15 dicembre 2020 arriva un nuovo codice ATECO

Il decreto Ristori quater inserisce un nuovo codice ATECO beneficiario del fondo per la ristorazione.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 novembre 2020 ha approvato il Decreto Ristori quater che introduce nuove misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19.

In particolare l’art 19 del provvedimento va a modificare l’art 58 del Decreto Agosto che ha previsto un fondo per gli operatori della ristorazione inserendo un nuovo codice ATECO tra i beneficiari.

Si tratta del codice:

55.20.52 ATTIVITÀ DI ALLOGGIO CONNESSE ALLE AZIENDE AGRICOLE (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo)

che va ad aggiungersi a quelli precedenti già previsti.

L’art 19 modifica inoltre modifica la ripartizione delle risorse del fondo tra l’annualità 2020 e 2021 al fine di poter soddisfare tutte le istanze che perverranno. 

Per il dettaglio si rimanda a quanto riportato nella norma:

le parole “pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.” dell’art 58 comma 1 sono sostituite dalle seguenti: “pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l’anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative all’anno 2021 concorrono al finanziamento e all’integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l’anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 27 ottobre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all’articolo 6 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro.”;

Ricordiamo che recentemente era stata prevista una proroga al 15 dicembre per la presentazione delle domande per beneficiare del contributo.

Mentre in data 16 novembre era andato in GU n.285 il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 ottobre 2020 recante le modalità necessarie alla presentazione delle istanze e utile al riepilogo dei requisiti per poterle presentare.

Ma vediamo i dettagli:

Il Decreto Agosto aveva previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto per tutte le imprese in attività alla data del 15 agosto 2020 con i seguenti codici ATECO:

  • 56.10.11-Ristorazione con somministrazione 
  • 56-10-12-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (sono inclusi dal Ristori quater e qui limitatamente in questo codice anche gli ittiturismi)
  • 56.21.00-Fornitura di pasti preparati
  • 56.29.10-Mense 
  • 56.29.20-Catering continuativo su base contrattuale 
  • 55.10.00 Somministrazione di cibo

Il contributo spetta per acquisti effettuati dal 14 agosto e comprovati da idonea documentazione per prodotti della filiera agricola, alimentare, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP valorizzando la materia prima del territorio. 

Tra quelli agevolabili sono inclusi anche quelli della pesca e dell’acquacoltura. 

Sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco indicati nell’elenco seguente contenuto nell’Allegato 1 al decreto.

Prodotti ad alto rischio di spreco alimentare

  • latte 100% italiano
  • prosciutto crudo dop e prosciutto cotto 100% italiano 
  • salumi vari da suino dop e Igp da animali nati allevati e macellati in Italia
  • salumi non da carne suina (tacchino, bresaola,altro) da animali nati, allevati e macellati in  Italia
  • formaggi dop o da latte 100% italiano  olio extra vergine di oliva100% da olive italiane/o dop
  • carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia
  • carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia
  • zuppe di cerali con verdure filiera e materia prima italiana
  • minestrone con verdure filiera e materia prima  italiana
  • pasta secca con grano 100% italiano
  • riso da risotto con riso 100% italiano
  • preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana
  • passata di pomodoro 100% italiana
  • polpa di pomodoro o pelati 100% italiana
  • sughi pronti da materia prima italiana
  • verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana
  • verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense
  • legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana
  • macedonia di frutta o frutta sciroppata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana 
  • succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana
  • crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano                                          
  • vini Dop e Igp
  • aceti balsamici Dop e Igp                 

Per poter accedere al contributo è possibile presentare domanda entro il 15 dicembre, tramite:

Ricordiamo che il contributo spetta a condizione che le imprese abbiano avuto un calo di fatturato nei mesi da marzo a giugno 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 inferiore almeno del 25%, il testo della norma dice inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019. 

Non è richiesto nessun requisito per chi ha iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019

Ai fini dell’ottenimento del contributo il decreto prevede che:

  • l'azienda debba acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari;
  • il prodotto principale non possa superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata;
  • il contributo non possa mai essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti effettuati;
  • a sua volta, l'ammontare degli acquisti non possa essere inferiore ai 1.000 euro, né superiore a 10.000 euro (importi al netto di Iva).

L’indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. L’ammontare di cui al secondo comma dell’articolo 316-ter del codice penale (indebita percezione del controbuto statale) è elevato a 8.000 euro. All’irrogazione della sanzione, provvede l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). 

Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 senza possibilità di compensazione con crediti, entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di notifica dell’atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall’ufficio che ha erogato il medesimo, e dell’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede all’emissione dei ruoli di riscossione coattiva.

Per approfondire leggi il nostro speciale "Bonus Ristorazione: come richiedere il contributo entro il 15 dicembre".

Per approfondire ti segnaliamo il Pacchetto Conversione Decreto Agosto eBook + Circolare clienti con tutte le novità e le disposizioni confermate del Decreto Agosto DL n. 140/2020 dopo la sua conversione in Legge n. 126 del 13.10.2020, in un eBook in pdf + una Circolare in formato Word per i clienti dello Studio

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Commenti

Cristian - 01/12/2020

Sono un Ristoratore,e sto facendo domanda per il contributo filiera italiana,nel compimento della domanda alla voce quietanza devo inserire il pagamanto effettuato.Come mi devo comportare nel mio caso avendo effettuato pagamenti con contante?

Claudia Tossani - 03/12/2020

Buongiorno Cristian, come evidenziato anche sul portaleristorazione, è possibile richiedere il contributo allegando fatture pagate in contanti, se le stesse hanno importo inferiore a 2.000 euro, ovvero i pagamenti sotto la soglia di 2.000 euro sono consentiti come previsto dalla normativa vigente sulla tracciabilità dei pagamenti (DL 124/2019) qualora le fatture siano fornite già quietanzate in fase di presentazione della domanda. Qualora le fatture con importo inferiore a 2.000 euro, pagate in contanti, siano fornite già quietanzate in fase di presentazione della domanda, è possibile utilizzare uno dei due moduli disponibili: 1. il modulo “Dichiarazione di pagamento tracciabile”, all'indirizzo https://www.portaleristorazione.it/files/1476527812726/dichiarazione-di-pagamento-tracciabile.pdf, per le fatture che presentano l’apposizione di un timbro o altra evidenza; 2. il “Modulo Quietanza”, all'indirizzo https://www.portaleristorazione.it/files/1476527811997/modulo-di-quietanza.pdf, per le fatture che non presentano l’apposizione di un timbro o altra evidenza. In entrambi i casi è necessario indicare, per ciascuna delle fatture che compongono la pratica, le modalità di pagamento utilizzate. Nello specifico l’esenzione dal pagamento tracciabile, per pagamenti sotto la soglia di 2.000 euro, va riportata in corrispondenza della singola fattura pagata in contanti. Un saluto Claudia

Gaia Danila - 18/11/2020

Salve, Sono amministratrice di una pizzeria /birreria con somministrazione, ubicata in Campania. Ho un'attività che dovevo aprire il 26 Febbraio, causa Covid ho dovuto rimandare l'apertura di diversi mesi e siamo riusciti ad aprire solo a Giugno 2020. Pertanto, non ho fatturati del 2019 con cui confrontare quelli di questi primi mesi di attività. Posso rcomunque richiedere il contributo del Fondo per la filiera della ristorazione? Inoltre, la mia attività è a Casalnuovo di Napoli, in Campania. Zona diventata rossa successivamente all'emanazione del decreto. Cosa comporterà? La ringrazio davvero per l'attenzione,spero possa chiarirci le idee una volta per tutte.

Liliana Sghettini - 20/11/2020

Gentile Gaia, l'art 58 comma 2 del Decreto Agosto recita testualmente che " Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2019". Mi pare che, in base a ciò che ci scrive, lei abbia cominciato l'attività dopo il 1 gennaio 2019, pertanto dovrebbe poter richiedere il contributo senza tenere conto del parametro del calo del fatturato. Naturalmente nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti per poter presentare la domanda che sono enunciati nel decreto attuativo commentato nella notizia. Saluti, Liliana

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