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CESSIONE CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI: LE COMUNICAZIONI DAL 13 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2021

5 minuti, Redazione , 21/07/2020

Cessione credito di imposta locazioni: le comunicazioni dal 13 luglio al 31 dicembre 2021

Dal 13 luglio invio della comunicazione dell’opzione per la cessione dei crediti d’imposta per canoni di locazione di botteghe e negozi con possibilità di cessione al locatore

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Da oggi 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile inviare la comunicazione dell’opzione per la cessione dei crediti d’imposta:
  1. canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  2. canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
da parte dei soggetti beneficiari dei crediti d’imposta suindicati che, in luogo dell’utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente Modello scaricabile qui, direttamente dal beneficiario, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (Servizi per / Comunicare / “Piattaforma Cessione Crediti"), pena d’inammissibilità.

Ricordiamo che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 250739/2020 del 1° luglio 2020, sono state definite le modalità di cessione dei crediti di imposta per botteghe e negozi e dei crediti di imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo.
I suddetti crediti sono stati previsti dai decreti anti-covid e i beneficiari potranno cederli inviandone comunicazione all'Agenzia delle entrate a partire dal 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 tramite i servizi web appositi della stessa agenzia. Con altro provvedimento della agenzia verrà disciplinata la possibilità di invio della comunicazione di cessione del credito sulle locazioni tramite intermediari autorizzati.
Ricordiamo che il credito di imposta può essere ceduto, oltre che utilizzato in modo diretto, dal beneficiario ai sensi dell’art 122 del DL 34/2020, nei confronti di vari soggetti inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari per la quota non utilizzata direttamente. Tali soggetti potranno a loro volta utilizzare i crediti ceduti (da loro ricevuti) in compensazione o cedendoli ad altri ancora.

Attenzione va prestata al fatto che con circolari n 8/E e 14/E del 2020 l’agenzia ha già chiarito che per poter fruire del credito di imposta è necessario che il canone sia stato effettivamente pagato.


Il decreto rilancio convertito il Legge 77 del 17 luglio pubblicato in GU il 18 luglio ha esteso il credito di imposta anche per gli esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro  ed ha eliminato, per le imprese che hanno avviato l’attività nel 2019 e per alcuni comuni colpiti da eventi calamitosi (con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19), il vincolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. 

Altra importante previsione è la possibilità di cedere il credito d’imposta al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previo consenso del locatore.


La cessione del credito deve essere comunicata alla Agenzia delle Entrate tramite apposito Modello scaricabile qui, e inviata esclusivamente attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (Servizi per / Comunicare / “Piattaforma Cessione Crediti"), pena d’inammissibilità.
Uno stesso modello
può essere utilizzato per comunicare la cessione del medesimo credito (pro-quota) a diversi soggetti, fino a un massimo di dieci cessionari.
Si precisa che una singola comunicazione può riguardare solo uno dei due crediti d’imposta cedibili e pertanto, nel caso in cui fosse necessario comunicare la cessione di entrambi i crediti d’imposta (es. la cessione del credito relativo al canone del mese di marzo 2020 maturato ai sensi dell’articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e la cessione dei crediti relativi ai canoni dei mesi di aprile e maggio 2020 maturati ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020), dovranno essere compilate e presentate due distinte comunicazioni.

La comunicazione deve essere inviata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da parte del beneficiario che ha maturato il credito, e dovrà contenere, pena l’inammissibilità, i seguenti dati:
  •  il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
  •  la tipologia del credito d’imposta ceduto e, per il credito sulle locazioni degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda, il tipo di contratto a cui si riferisce;
  •  l’ammontare del credito d’imposta maturato e, per il credito sulle locazioni degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda, i mesi a cui si riferisce;
  •  l’importo del credito d’imposta ceduto;
  •  gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
  •  il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
  •  la data in cui è avvenuta la cessione del credito.
 I cessionari dei crediti ceduti possono a loro volta decidere di utilizzare il credito:
  •  in compensazione
  •  cedendolo a soggetti terzi

L’utilizzo in compensazione con modello F24 (utilizzando il codice tributo istituito con Risoluzione Agenzia delle Entrate del 06.06.2020 n. 32) va fatta con i servizi telematici della agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
I crediti in compensazione possono essere fruiti a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cessione del credito previa accettazione da parte del cessionario da comunicare tramite le funzionalità dell’area riservata del sito web della agenzia. In altri termini il cessionario prima di poter utilizzare un credito in compensazione deve aver provveduto all'accettazione dello stesso da parte del cedente. Solo allora potrà procedere.
Da notare che la quota di credito ceduto non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata fatta la comunicazione non potrà più essere ceduta, compensata, né chiesta a rimborso.
L’altra opzione di utilizzo da parte del cessionario è la ulteriore cessione entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la comunicazione della prima cessione del credito. In questo caso la comunicazione della seconda cessione deve, pena l’inammissibilità, essere fatta dal cedente, cessionario del primo credito, con le funzionalità dell’area riservata del sito della agenzia.
Il successivo cessionario potrà avere gli stessi diritti dei suoi aventi causa, dopo l’accettazione della cessione.
Sulla cessione dei crediti si leggano gli altri articoli:

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS

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