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INDENNITÀ 600/1000 EURO MAGGIO: NUOVE ISTRUZIONI

6 minuti, Redazione , 07/07/2020

Indennità 600/1000 euro maggio: nuove istruzioni

Ulteriori indicazioni INPS sui bonus di aprile e maggio per i professionisti, collaboratori e lavoratori del turismo, in particolare per la somministrazione di lavoro

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Dal 23 giugno è disponibile il servizio online per la richiesta delle domande per l’indennità Covid  per il mese di maggio prevista dal Decreto rilancio (34/2020).
Il bonus ammonta a 1.000 euro e viene riconosciuto a 

  • liberi professionisti, compresi partecipanti a studi associati/società semplice, con partita "attiva" al 19 maggio 2020, ossia la data di entrata in vigore del citato D.L., iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS, non pensionati  in presenza di una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2019; per la domanda  è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria l'INPS effettuerà i controlli in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate .
  • collaboratori coordinati e continuativi, iscritti solo alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che hanno cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020;
  • lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari, anche  in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto dipendente, né di Naspi alla data del  19 maggio 2020.

ATTENZIONE solo i professionisti sono tenuti a ripresentare la domanda ,  anche se l'avevano già presentata a marzo e aprile.

I co.co.co e i lavoratori stagionali lo riceveranno automaticamente, sempre che l'avessero già presentata.

Si ricorda che hanno diritto ad un bonus per maggio pari invece a 600 euro (che verrà riconosciuto automaticamente  ai percettori di marzo/ aprile ) queste altre categorie:

Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, con i seguenti requisiti:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019;
  • reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019;
  • assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

oppure  anche con requisiti differenti:

  • almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo Pensioni dello Spettacolo;
  • reddito non superiore a 35.000 euro nel 2019;
  • assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto rilancio).

Lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo e dagli stabilimenti termali con:

  • cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal lavoro intermittente alla data di presentazione della domanda;
  • assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Lavoratori intermittenti con

  • almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
  • assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Lavoratori autonomi occasionali  titolari di un contratto autonomo occasionale con:

  • assenza di partita IVA;
  • iscrizione alla Gestione Separata già alla data del 23 febbraio 2020 e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • accredito di almeno un contributo mensile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020;
  • assenza di un contratto autonomo occasionale in essere alla data del 23 febbraio 2020;
  • assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
  • assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Lavoratori incaricati di vendita a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, con:

  • partita IVA;
  • iscrizione alla Gestione Separata già alla data del 23 febbraio 2020 e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
  • assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

La procedura telematica è disponibile  sul sito INPS sia per i privati che i patronati.

Con la circolare 80/2020  del 6 luglio 2020  Inps ha  specificato ulteriormente  le istruzioni, soffermandosi  in particolare sulla categorie dei lavoratori in somministrazione del settore turistico e termale  a cui vengono erogati 600 euro riferiti ad aprile e 1.000 euro per maggio, a patto che abbiano concluso l’attività tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

L'istituto precisa che : 

  • è ammesso l’accesso anche a favore dei lavoratori che - successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione - hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.
  • "Per la natura particolare di questo rapporto di lavoro, l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UniSomm), dell’indicazione delle società utilizzatrici che nel periodo utile all’ammissibilità della indennità appartengono alle categorie ATECO sotto  riportate. Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato al lavoratore, al fine di consentire l’eventuale allegazione della documentazione probatoria utile alla revisione svolta dalle Strutture territoriali competenti per residenza del lavoratore. In particolare, il lavoratore dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate e quindi sarà utile l’allegazione del contratto o della lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento, o in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, società di somministrazione, dello svolgimento di questa attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

Vengono fornite per maggiore chiarezza le tabelle dei codici ateco delle attività riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali interessate:

TURISMO

CSC 70501

  1. Alberghi (ATECO 55.10.00):

    Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
  2. Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
  3. Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30)
    Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
  4. Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):
     

CSC

50102

  1.  Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)

CSC

70501

  1. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):

    Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).
  2. Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20)

CSC

70502

70709

  1. Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11)

CSC 50102

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)

CSC 70502

  1. Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):

    Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):

     

CSC

70502

70709

  1. Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
    1. bar;
    2. pub;
    3. birrerie;
    4. caffetterie;
    5. enoteche.

CSC

41601

70503

  1. Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):

     

CSC 70504

40405

40407

  1. Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).

70504

  1. Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).

CSC 70401

  1. Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):

    Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):

    Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
  2. Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).

CSC

40404

70705

  1. Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20)

CSC 70708

  1. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19)

 STABILIMENTI TERMALI

CSC 11807

Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

CSC 70708

Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).


Per ulteriori informazioni sui bonus vedi anche "Bonus 600  e 1000 euro tra conferme e novità".

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Commenti

Pasquale - 08/07/2020

Un professionista iscritto alla gestione separata, che ha aperto la partita IVA a maggio 2019, può chiedere il bonus 1000 euro di maggio non potendo dimostrare il calo del 33% in quanto la partita IVA è stata aperta successivamente al secondo bimestre 2019?

Susanna - 14/07/2020

<div>Buongiorno Pasquale purtroppo la risposta è negativa. Lo ha confermato l'Inps con la circolare 80/2020 : l’indennità di mille euro non viene riconosciuta a chi ha avviato l’attività dopo aprile 2019 e di conseguenza non ha la possibilità di dimostrare un calo del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto all'analogo periodo dell’anno scorso.</div>

Alessandro - 29/06/2020

Buongiorno, sono titolare di ditta individuale con partita iva aperta ma con stato inattiva in data 24 settemre 2018, la partita iva è stata resa attiva a settembre 2019 data in cui effettivamente è iniziata l'attività commerciale. Quale delle due date fa fede per l'agenzia delle entrate? Mi confermate che nel primo caso non mi spetta il contributo a fondo perduto ?

Antonio - 29/06/2020

Un professionista iscritto alla gestione separata, che ha aperto la partita IVA ad agosto 2019, può chiedere il bonus 1000 euro di maggio non potendo dimostrare il calo del 33% in quanto la partita IVA è stata aperta successivamente al secondo bimestre 2019?

Grazia - 24/06/2020

Salve sono un artigiano che ho percepito l indennità marzo aprile posso fare domanda e maggio?

Iolanda - 24/06/2020

Salve sono una parrucchiera ho avuto i 600 a marzo e aprile mi vengono i 1000 a maggio ??? Grazie

Susanna - 28/06/2020

Gentile Iolanda , no per artigiani e commercianti per il mese di maggio il Governo ha previsto il contributo a fondo perduto (minimo 1000 euro), indirizzato a tutti i tipi di impresa fino a 5milioni di euro di fatturato, che va richiesto all'Agenzia delle Entrate. Puo leggere tutti i dettagli qui: [https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/28753-da-oggi-al-via-la-richiesta-del-contributo-a-fondo-perduto-a-chi-spetta.html]

Giusi - 23/06/2020

I 600€ di maggio arrivano o no io sono disoccupata da dicembre 2019/2020 quei 600€ mi avrebbero fatto comodo

Ben saad - 23/06/2020

Sono ambulante con p iva ho avuto 600marzo e aprile ho il diritto il mese di maggio grazie

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