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CONGEDO COVID 2021: TUTTE LE ISTRUZIONI

7 minuti, Redazione , 14/05/2021

Congedo COVID 2021: tutte le istruzioni

Congedi Covid 2021 genitori: fruizione fino al 30 giugno 2021. Le novità nella conversione in legge del Decreto dal 13.5.2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Decreto Draghi n. 30 del 12.3. 2021, a fronte del nuovo lockdown aveva stanziato nuove e ulteriori risorse per :

  1.  Congedi retribuiti ai dipendenti  e 
  2. bonus baby sitter per i lavoratori autonomi e talune categorie di dipendenti  (Vedi in merito Bonus baby sitter  2021:le istruzioni aggiornate)

Vedi  qui le altre misure  inserite nel decreto Draghi .

La piattaforma per l'inoltro delle domande è stata resa disponibile con comunicato dell'INPS nel messaggio 1752 /2021

La legge di conversione pubblicata  il 12 maggio 2021 ha apportato rilevanti modifiche  al  congedo COVID genitori.

Ricordiamo che possono accedere al congedo retribuito, fino al 30 giugno 2021, i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) genitori di figli conviventi minori di 14 anni,  per i casi in  cui non sia possibile lo smart working vedi ultimo paragrafo)

Rivediamo di seguito tutte le regole per la fruizione del congedo genitori 2021 per l'emergenza COVID. 

Congedo Covid 2021: a chi spetta e cosa prevede 

ll congedo Covid è il periodo di assenza dal lavoro indennizzato al 50% della retribuzione riservato ai genitori lavoratori dipendenti con 

  1. figli conviventi minori di anni 14.
  2.  figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche non conviventi e senza limite di età

che siano  iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Puo essere utilizzato alternativamente tra i due genitori  (non negli stessi giorni)

Invece per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di  indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

Il congedo è rivolto anche ai genitori dipendenti pubblici, i quali devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione  datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.

Si ricorda che i periodi di congedo COVID 2021 sono coperti da contribuzione figurativa

Requisiti per la fruizione del congedo COVID per figli senza disabilità 

Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;

b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;

c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;

d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;

e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

1) l’infezione da SARS Covid-19;

2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

3) la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave

a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;

b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;

c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;

d) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

1) l’infezione da SARS Covid-19;

2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

3) la sospensione dell’attività didattica in presenza;

4) la chiusura del centro assistenziale diurno.

Durata del congedo COVID

Il congedo  può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di :

  • malattia dei figli per SARS Covid-19, 
  •  quarantena dei figli  da contatto, 
  •  sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio,

ricadenti nell’arco temporale compreso

  • tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, 
  • e il 30 giugno 2021.

Novita dalla conversione del DL 30/2021 in legge 61/2021 del 12.5.2021

La nuova formulazione del testo di legge  in tema di congedi prevede che il  congedo  2021 sia fruibile anche in modalità oraria .

Inoltre in materia di smart working o bonus baby sitting  alternativi al congedo si prevede :

  • la convivenza con il figlio under 16 per fruire dello smart working
  • si amplia il bonus baby sitting  alla categoria della polizia locale e degli operatori sanitari
  • lo smart working è assicurato ai dipendenti pubblici anche in presenza di figli con BES e non solo in condizione di disabilità grave

Utilizzo del congedo COVID 2021 prima della domanda

Visto il ritardo del rilascio della  piattaforma informatica per le domande l'INPS ha precisato che  era possibile utilizzare i congedi semplicemente facendo domanda al  datore di lavoro  e  regolarizzando successivamente con  domanda  retroattiva .La domanda può quindi  :

  1. riguardare periodi precedenti ma sempre a partire dal 13 marzo 2021 e corrispondenti ai periodi di  chiusura , quarantena o malattia, elencati sopra oppure 
  2.  per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale ordinario già fruiti a partire dal 1° gennaio 2021

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi della predetta documentazione, a pena di reiezione della domanda.

Pertanto, la domanda di congedo potrà essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento/comunicazione o certificato/attestazione, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.

Si ricorda, inoltre, che la procedura consente l’allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile al reperimento delle informazioni identificative dei documenti sopra citati.

Misure di aiuto alle famiglie anti COVID 19 ancora in vigore 

Riepiloghiamo di  seguito  le misure di sostegno ai genitori  già previste per l'emergenza COVID 19 e le relative istruzioni INPS, progressivamente aggiornate. 

Le misure alle famiglie con figli erano state inizialmente  previste dal decreto Cura italia di marzo 2020  poi riconfermate fino ad agosto  2020 nel decreto Rilancio, n. 34-2020 del 18 maggio 2020. Successivamente sono intervenuti i Decreti Ristori con ulteriori specifiche misure commisurate al perdurare della pandemia e alla riapertura e parziale chiusura delle scuole in alcune zone del paese.

Nella circolare 63/2021 l'istituto ricorda che 

  • è ancora in vigore la tutela per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con Ordinanza del Ministro della Salute sulla base dell’ultimo D.P.C.M. 2 Marzo 2021 (cfr. la circolare n. 2/2021).
  • Era invece in vigore fino al  5 marzo 2021, quindi ancora conguagliabile la tutela per i genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità  iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale  indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione

Tutte le istruzioni su congedi e permessi e bonus baby sitter Covid 19

Per  ulteriori approfondimenti si ricorda che l'INPS ha fornito dettagli e istruzioni operative con :

Allegato

Legge n. 61 2021 di conversione del DL 30-2021

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Commenti

Luca - 08/07/2020

Salve a tutti ma per sapere se verranno prorogati ulteriori giorni di assistenza ai disabili(luglio e agosto) a chi dobbiamo rivolgerci? Non credo che pensano solo a regalare bonus e soldi alla gente e non pensare a chi ha veramente bisogno di assistenza?

Alessandro - 06/07/2020

Buongiorno, scusate, ma nel vs articolo datato 5 Luglio, francamente penso ci sia stato un errore...! Riporto il vs scritto: (Riepiloghiamo allora le misure in vigore ad oggi 5 luglio 2020): ulteriori 15 giorni di congedo parentale per un totale di 30, per uno dei genitori lavoratori dipendenti con indennità al 50% della retribuzione da fruire dal 5 marzo al 31 luglio 2020 , sempre che in famiglia non ci sia un altro genitore non lavoratore , o in alternativa: il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting passa da 600 a 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo al 31 luglio 2020 ( la prime bozze riportavano invece 30 settembre) . Si potra utilizzare non solo per una baby sitter a domicilio ma anche per pagare centri estivi . (vedi i dettagli nell'articolo"Bonus centri estivi: le istruzioni) Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e del comparto sicurezza, difesa e soccorso viene aumentato da 1000 euro a 2000 euro. (ulteriori 12 giorni di permessi ex legge 104 1992 per l'assistenza a familiari in condizioni di disabilità da fruire nei mesi di maggio e giugno 2020). Quindi vi sono a chiedevi..., se le misure saranno in vigore da ieri 5 Luglio 2020, perchè inerente la legge 104, parlate di un periodo usufruibile nei due mesi antecedenti (maggio/giugno), quando invece la notizia di titolo appunto parla se per i mesi di Luglio ed Agosto sarà prorogato l'estensione dei 12 giorni? Grazie

Susanna - 07/07/2020

Buongiorno Alessandro ci spiace che non abbia trovato chiaro l'articolo . Si parla di molte misure e di una norma che ha ampliato la precedente quindi puo essere un po complicato. Nel titolo non si parla di estensione per luglio e agosto. C'e' un aggiornamento dell'altro giorno riguardante la possibile estensione ( con punto di domanda nel sottotitolo) per l'utilizzo dei congedi. La novità non riguarda i permessi legge 104, per i quali effettivamente con giugno si è conclusa la possibilità di utilizzo. Inoltre non è scritto che le misure sono in vigore DAL 5 luglio bensi AL 5 luglio (cioè sono in vigore già dal 19 marzo con il decreto Cura italia e riconfermate dal decreto Rilancio in maggio e ancora in vigore oggi). Ho provveduto a evidenziare con un colore diverso l'anticipazione ancora incerta dalle norme oggi in vigore, in modo che sia piu chiara la distinzione.Vedremo se la prossima settimana la conversione in legge del DL rilancio portera le conferme necessarie. La ringraziamo della Sua gentile osservazione, continui a seguirci. un cordiale saluto

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