Firmata il 27 dicembre 2022 la proroga fino al 28 febbraio 2023 del contratto dei bancari stipulato nel 2019 da ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin e, scaduto il 31 dicembre 2022.
L'accordo è stato raggiunto nell'ambito del percorso per il rinnovo del CCNL e conferma per il periodo l’applicazione dei trattamenti previsti dal CCNL per le prestazioni rese dalle lavoratrici e dai lavoratori.
E' stata inoltre prevista la prosecuzione dell’operatività del Fondo per l’occupazione (F.O.C.), organismo bilaterale del settore all’avanguardia nelle politiche attive del lavoro, con particolare attenzione ai giovani e alla ricollocazione professionale.
CCNL Credito 2019-2022
L'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale dei bancari per il triennio 2020-2022, era stato firmato da Abi e dai sindacati (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin) il 19 dicembre 2019 .
Le assemblee di lavoratori lo hanno poi approvato nei primi mesi del 2020, malgrado le difficoltà portate dall'emergenza COVID.
Ricordiamo che sono interessati circa 282 mila dipendenti degli istituti di credito associati e che il nuovo contratto prevedeva un aumento di 190 euro a regime in tre tranches: 80 euro la prima ( già erogata a marzo 2020), 70 euro la seconda con la retribuzione di gennaio 2021 e 40 euro dal primo dicembre del 2022.
Di seguito qualche dettaglio (rimandando al testo allegato sotto , per la visione integrale).
CCNL credito Aumenti retributivi
L’accordo riconosce un aumento medio (4 livello con 7 scatti di anzianità) a regime di 190 euro che verranno corrisposti in tre tranches:
- primo gennaio del 2020 - 80 euro,
- primo gennaio del 2021 - 70 euro e
- primo dicembre del 2022 - 40 euro.
L'importo totale fanno notare i sindacati è pari a un punto di produttività dal capitale finanziario al capitale lavoro, cosa mai accaduta a far data dal 1990 con una inversione di tendenza significativa rispetto alla stagione di moderazione salariale degli ultimi anni.
TABELLA AUMENTI MENSILI | ||||
Inquadramento | da 01-01-20 | da 01-01-21 | da 1-12-22 | Totale |
QD 4° L | 107,49 | 94,06 | 53,75 | 255,3 |
QD 3° L | 93,4 | 81,73 | 46,7 | 221,83 |
QD 2° L | 88,66 | 77,58 | 44,33 | 210,57 |
QD 1° L | 84,5 | 73,94 | 42,25 | 200,69 |
3a Area 4° L | 80 | 70 | 40 | 190 |
3a Area 3° L | 69,02 | 60,39 | 34,51 | 163,92 |
3a Area 2° L | 65,2 | 57,05 | 32,6 | 154,85 |
3a Area 1° L | 61,86 | 54,13 | 30,93 | 146,92 |
ex 1a e 2a Area | 55,93 | 48,94 | 27,97 | 132,84 |
Dal punto di vista normativo contrattuale si segnala:
- l'abolizione del salario di ingresso per i neoassunti ;
- riduzione a 18 mesi per la parificazione di inquadramento degli apprendisti.
- gli inquadramenti passano da 13 a 9 , con un accorpamento dei due livelli più bassi, con sostanziale invarianza della retribuzione.
- per il lavoro agile si recepisce la normatia nazionale del dlgs 81 2917
- sulla mobilità sono salvaguardate le distanze chilometriche mentre viene innalzato il limite di età per il consenso al trasferimento del lavoratore.
L’accordo valorizza il patto sociale tra imprese e lavoratori, secondo i rappresentanti sindacali, che evidenziano anche "la rilevanza dell’accordo dell’8 febbraio 201 sulle Politiche Commerciali e l’Organizzazione del Lavoro che entra nel contratto . Inoltre di fondamentale importanza è il rafforzamento dell’area contrattuale che ricomprende la gestione dei crediti deteriorati (NPL e UTP) a garanzia dei lavoratori e della clientela in generale».
Da segnalare anche l'istituzione di una cabina di regia bilaterale sulla digitalizzazione delle attività che sta trasformando sostanzialmente le attività degli istituti di credito e la figura del dipendente bancario.