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NUOVA IMU IN SOSTITUZIONE DI IMU E TASI: IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

3 minuti, Redazione , 15/07/2019

Nuova IMU in sostituzione di IMU e TASI: il testo del disegno di legge

Il disegno di legge prevede l'accorpamento di IMU e TASI e una semplificazione nella determinazione dell'imposta

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Presso la sede referente della VI Commissione Finanze, sono in discussione delle  proposte di legge n. 1429 -1904 e 1918 che nella seduta del 9 luglio sono state accorpate per affinità di materia e che recano  «Disposizioni per la semplificazione della tassazione immobiliare mediante l'unificazione dell'imposta comunale sugli immobili e l'abolizione dei tributi per i servizi indivisibili».

Scopo principale della nuova IMU è la fusione con la TASI oltre che una riduzione della tassazione, accompagnata da una semplificazione.

Secondo i dati forniti dal MEF, il gettito complessivo è di oltre 17 miliardi di euro (16 miliardi e 190 milioni per l'IMU e un miliardo e 136 milioni per la TASI).

Il disegno di legge si propone:

  • la riforma dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo, l’imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e raccogliendo la relativa disciplina in un unico testo.
  • di esentare gli immobili inagibili,  terreni incolti, immobili sfitti.
  • di attribuire agli immobili strumentali e commerciali una piu’ equa rendita, in quanto attualmente spesso risulta superiore ai valori di mercato.
  • di semplificare l’applicazione dell’imposta oggi particolarmente complessa e dispersiva, migliorando il rapporto tra enti locali con i cittadini
  • di prevedere che tutti i comuni devono inviare ai contribuenti un bollettino precompilato prevedendo un modello uniforme e semplificato di delibera,

La proposta di legge sulla NUOVA IMU si compone di tredici articoli e ricalca principalmente attuale assetto dell’IMU.

  • L’articolo 1 istituisce l’imposta municipale sugli immobili, denominata « nuova IMU », che sostituisce l’IMU, nonché la TASI,
  • L’articolo 2 individua il presupposto dell’imposta, cioè il possesso di immobili, ad esclusione dell’abitazione principale, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché alcune specifiche definizioni.
  • L’articolo 3 definisce i soggetti dell’obbligazione tributaria. Il soggetto attivo dell’imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie è compresa, interamente o prevalentemente, nel territorio del comune stesso. I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendo per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.
  • L'articolo 4 definisce le modalità di calcolo della base imponibile dell’imposta costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento  e con l'applicazione di alcuni specifici moltiplicatori.
  • L’articolo 5 conferma l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,4 per cento, lasciando al comune, con deliberazione del consiglio comunale, la possibilità di aumentarla di 0,2 punti percentuali o di diminuirla fino all’azzeramento. È inoltre confermata la detrazione di 200 euro.
  • L’articolo 6 reca alcune condizioni per la manovrabilità dell’imposta da parte dei comuni,
  • L’articolo 7 stabilisce le esenzioni
  • L’articolo 8 stabilisce le modalità di applicazione e di versamento dell’imposta
  • L’articolo 9 prevede la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dell’imposta relativa agli immobili strumentali.
  • L’articolo 10 reca le sanzioni in caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione, ovvero di omessa presentazione della dichiarazione.
  • L’articolo 11 stabilisce le modalità di riscossione dell’imposta
  • L’articolo 12 abroga le norme vigenti relative all’IMU e alla TASI.
  • L’articolo 13 introduce una clausola di salvaguardia, ai sensi della quale la nuova IMU non deve determinare nuovi o maggiori oneri o maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

In allegato il testo completo.

Allegato

Nuova IMU - disegno di legge

Tag: NUOVA IMU 2022 NUOVA IMU 2022

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