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VERIFICHE ATTREZZATURE: NUOVO ELENCO DAL 28 MARZO 2024

Verifiche attrezzature: nuovo elenco dal 28 marzo 2024

49° elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Come funziona l'obbligo - decreto direttoriale 36 2024 e precedenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

 Il Ministero del lavoro ha  adottato con il  Decreto direttoriale  36  del 28 marzo  2024    il nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro in base all'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008.

 Il decreto prevede in particolare che, sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione le abilitazioni risultanti nell’elenco del 18 marzo  2024   per le società 

  • CERVINO s.r.l., CON.FOR s.r.l., ECI – Ente di Certificazione & Ispezione S.r.l., ICT Genesia s.r.l., SO.VE.P.I. Società, Verifiche Periodiche Impianti s.r.l. e VERICERT s.r.l. le abiliazioni sono modificate 
  • l'iscrizione della società ECI – Ente di Certificazione & Ispezione S.r. è rinnovata per cinque anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione.
  • la denominazione della Società SECUR CONTROL GIANNINI s.r.l., è variata in SECUR CONTROL VERIFICHE s.r.l.

Viene quindi adottato il 49° elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche d

Il 49 elenco sostituisce interamente il precedente del 1 marzo  2024.

Obbligo di verifica attrezzature: come funziona

Si ricorda che l'obbligo di verifica riguarda   le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto,  come, ad esempio, 

  • le scale aeree a inclinazione variabile, 
  • le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
  • gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
  • ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo  stato di conservazione e di efficienza ai fini della  sicurezza.

La frequenza delle verifiche è indicata  nel medesimo decreto 11.4.2011

ATTENZIONE  per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL  che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra  inutilmente  il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.

Obbligo verifiche attrezzature 

 Si ricordano infine gli obblighi dei soggetti abilitati , ovvero : 

  • il rispetto dei termini previsti dal  D.I. 11.4.2011 e 
  • e l'obbligo di  riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.  

Allegati

MLPS DD 5-2023 verifiche periodiche
Ministero Lavoro DD 56 del 05.05.2023 elenco soggetti abilitati verifiche
Ministero lavoro DD 123 del 24.10.2023
Ministero Lavoro DDG 142 del 22.11.2023 verifiche attrezzature
Ministero Lavoro DD 9 del 14.2.2024 verifiche attrezzature
Ministero Lavoro DD 18 del 12.3.2024 abilitati verifiche
Fonte immagine: Foto di Michael Schwarzenberger da Pixabay

Tag: SICUREZZA SUL LAVORO SICUREZZA SUL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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