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CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO:I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

2 minuti, Redazione , 27/09/2016

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo:i chiarimenti dell'Agenzia

Con la Risoluzione n. 80 l'Agenzia delle Entrate venerdì scorso ha chiarito che l'attività di Ricerca e sviluppo per la creazione di corsi di formazione innovativi non da diritto al credito d'imposta

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Risoluzione n. 80/E dell'Agenzia delle Entrate del 23 settembre 2016, in risposta ad un interpello, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. L’interpellante ha chiesto all'Agenzia se danno diritto al credito d'imposta attività che vengono descritte come “attività, di ricerca e sviluppo, dedite alla creazione di corsi di formazione con un forte contenuto innovativo, soprattutto per quanto attiene ai processi (articolazione dei prodotti formativi) […] così articolate:

  • costruzione e profilazione degli attori del nuovo settore a cui si rivolge l’indagine, diretta ad individuare gli attuali fabbisogni di servizi e di formazione;
  • servizi su analisi e indagini connesse ai caratteri del nuovo mercato di riferimento;
  • analisi della concorrenza relativa agli attuali servizi di formazione nel settore di riferimento;
  • elaborazione di percorsi formativi innovativi per il settore di riferimento;
  • incarico per la predisposizione ed articolazione dei percorsi, contenuti e metodologie didattiche per i corsi di formazione «Executive Master e Master annuali con forma residenziale e Campus»”.

Si ricorda che l’articolo 3 del D.L145/2013 (convertito dalla L.9/2014) e sostituito dall’articolo 1, comma 35, della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019”, un credito di imposta per investimenti in misura pari al 25 per cento “delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”. 

L'Agenzia ha chiarito che tali spese non diritto al credito d'imposta per i seguenti motivi:

  1. Il “prodotto, processo o servizio” al quale sono state finalizzate le attività di ricerca e sviluppo per le quali l’interpellante richiede credito di imposta consiste nei corsi di formazione, che non presentano un'innovazione, ai sensi del D.L. 145/2013,
  2. il processo seguito per la definizione dello specifico progetto formativo (analisi fabbisogni; mappatura del settore; elaborazione dei percorsi formativi; articolazione di percorsi, contenuti, metodologie), nonché la sua articolazione modulare e le metodologie didattiche (lezioni frontali, FAD, project work, role playing, business games, tirocini formativi, learning by doing, ecc.) sono già impiegate in altre esperienze di erogazione di alta formazione.
  3. il percorso formativo sia destinato ad essere erogato dietro remunerazione, ma la destinazione commerciale è motivo espresso di esclusione dal credito di imposta.

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Allegato

Risoluzione 80e del 23.09.2016

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