Gli immobili vanno dichiarati nel quadro B, ma se sono inagibili si ha il diritto di aggiornare la rendita catastale. In particolare, nei casi di inagibilità per:
è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell’accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell’inoltro ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall’attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l’unità immobiliare non sia di fatto utilizzata.
Coloro che hanno attivato tale procedura, devono:
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
L’obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se l’immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilità totale o parziale del fabbricato.
Nel caso in cui l’evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2015 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile:
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