Pubblicata la circolare INPS n. 12 del 5.2.2021 sui contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata (ART.2 comma26 legge 335-1995) .
Da segnalare quest'anno la novita dell'aumento dell’aliquota a carico dei professionisti pari a 0,26% per l’anno 2021 e pari al 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023[
Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.
Il contributo è finalizzato a finanziare la nuova indennità straordinaria introdotta dalle legge di bilancio 2021 "ISCRO": indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, destinata appunto alla platea delle "Partite Iva".
Di seguito un riepilogo complessivo sulle aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021
Aliquote gestione separata INPS 2021
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Versamenti, scadenze, ripartizione onere contributivo Gestione separata
COLLABORATORI - Riguardo l'obbligo contributivo per i collaboratori (lavoro parasubordinato) come sempre la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). In ogni caso l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche le modalità sono illustrate nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.
PROFESSIONISTI
Per quanto concerne i professionisti i iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).
PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO : L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).
Massimale e Minimale Gestione separata INPS
Massimale
Per l’anno 2021 il massimale di reddito è pari a € 103.055,00. Pertanto, le aliquote per il 2021 si applicano, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2021 il minimale di reddito è pari a € 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
- 4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%;
- 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
- 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
€ 15.953,00 | 24% | € 3.828,72 |
€ 15.953,00 | 25,98% | € 4.144,59 (IVS € 3.988,25) |
€ 15.953,00 | 33,72% | € 5.379,35 (IVS € 5.264,52 |
€ 15.953,00 | 34,23% | € 5.460,71 (IVS € 5.264,52) |
Sulla nuova ISCRO vedi l'articolo "Iscro nuovo aiuto per i professionisti della Gestione Separata"
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