Pubblicato in GU il dlgs del 18.09.2024 n. 139 per la razionalizzazione dell’imposta di registro, successioni e donazioni, di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA
Il punto sulle principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella Legge di Bilancio 2022 nella Circolare n. 3/2022
Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro - Decreto del Presidente della Repubblica del 26 Aprile 1986 n. 131; <b>vigente febbraio 2016</b>
Permane l’agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto di altro immobile entro l'anno, anche se effettuato a titolo gratuito; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate dell'11.05.2015 n. 49
Il contribuente può esercitare l’opzione per l'applicazione del prezzo valore, con un’apposita dichiarazione da rendere nell’istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata, anche successivamente alla registrazione dell'atto di trasferimento, se questa opzione non era prevista dalle norme in quel momento; <b>Risoluzione del 03.11.2014 n. 95</b>
E' possibile fruire dell'agevolazione prima casa, nel caso di acquisto per usucapione di beni immobili, mediante un atto integrativo contenente una dichiarazione del possesso dei requisiti, da allegare nella sentenza e negli atti del procedimento; <b>Risoluzione dell'Agenzia del 17.10.2014 n. 90</b>
Il valore di mercato determinato in via definitiva (anche in sede di adesione piuttosto che di conciliazione) ai fini dell'imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall'amministrazione finanziaria come presunzione qualificata, dotata dei requisiti di gravità e precisione, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sia in capo al venditore per determinare la plusvalenza realizzata; <b>Corte di Cassazione con sentenza n. 12462 del 4 giugno 2014</b>
Chiarimenti in merito alla possibilità di applicare le regole del "prezzo-valore" per la determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un atto di compravendita immobiliare, per il quale i contraenti convengono che una parte del prezzo dell’immobile venga corrisposto in data successiva alla stipula dell’atto; Risoluzione del 20.05.2014 n. 53
Con la circolare n. 2/E del 21.02.2014 l’Agenzia delle Entrate illustra le modifiche alla tassazione applicabile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari.