Bollo e concessioni governative

Imposta di bollo  sul deposito titoli : i chiarimenti dell'Agenzia

Nella circolare del 24.10.2011 n. 46/E le importanti precisazioni dell'Agenzia delle Entrate riguardo la nuova disciplina dell’imposta di bollo per le comunicazioni relative ai depositi titoli.

EDITORIALE - La settimana fiscale in breve dal 7 all'11 novembre 2011

Le principali novità fiscali della settimana che si chiude l'11 novembre 2011: obbligo comunicazione PEC escluso per i consorzi con attività esterna - detrazione Iva indebita se manca la stampa dei registri - chiarimenti MEF sull'antiriciclaggio - niente superbollo per auto di lusso vendute prima del 6 luglio 2011 - condono fiscale 2003-2004 e regolarizzazione fino al 31.12.2011 - terremotati d'Abruzzo e capitalizzazione delle spese di riparazione degli immobili d'impresa - il maxiemendamento alla legge di stabilità

Aumento imposta di bollo su deposito titoli solo per dossier sopra i 50.000 euro, nessun aumento per portafoglio sotto i 50.000 euro: approvata la modifica della manovra correttiva.

L’incremento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli colpisce solo i dossier titoli superiori a 50.000 euro. Dopo vari emendamenti e modifiche, il testo definitivo della manovra stabilisce l’esenzione dall’aumento dei dossier inferiori a 50.000 euro. Sono esclusi, così, dal rincaro i piccoli risparmiatori con portafogli titoli minori.

Aumento imposta di bollo su deposito titoli

Con la nuova manovra finanziaria potrebbe aumentare l’imposta di bollo sui dossier titoli: maggiori entrate per lo Stato con l’imposta sul portafoglio titoli dei conti correnti.<br/><br/> LE CIFRE PREVISTE: imposta di bollo su deposito titoli<br/> - 2011 – 120 euro<br/> - 2012 – 120 euro<br/> - 2013 – 150 euro per depositi sotto i 50.000 euro;<br/> 380 euro sopra i 50.000 euro

Sì al rimborso della concessione governativa senza iscrizione del credito in bilancio - Corte di Cassazione, sent. n. 13086/2011

Spetta il rimborso della concessione governativa alla società in liquidazione, anche se non ha evidenziato il credito nel bilancio finale, per effetto della Direttiva n. 335 del 1969, direttamente esecutiva negli stati membri dell’Unione Europea. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13086 del 15 Giugno 2011.

Tassa concessione governativa: via libera ai rimborsi. Sentenza CTR Veneto del 5/1/2011

I rimborsi della tassa di concessione governativa sui servizi di telefonia mobile sono possibili per gli enti locali e i privati secondo la sentenza n.05/01/11 emanata dalla Commissione Tributaria del Veneto che evidenzia l’illegittimità del tributo. <br> Scarica gratuitamente il fac-simile per l'istanza: <strong><a target="_blank" href="http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/7652-Tassa-di-concessione-governativa-Istanza-di-rimborso.html">Tassa di concessione governativa - Istanza di rimborso</a></strong>

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