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FORFETTARI: CHIARIMENTI SU ADESIONE AL REGIME IOSS

6 minuti, Redazione , 20/01/2023

Forfettari: chiarimenti su adesione al regime IOSS

Chiarimenti delle entrate sul regime speciale IOSS e la possibile adesione da parte di società che svolge e-commerce in regime forfettario in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 74 del 18 gennaio le Entrate forniscono chiarimenti in merito al regime forfettario e la possibile adesione al regime IOSS.

Nel dettaglio, la società istante svolge, in modo prevalente, attività commerciale posta in essere ricorrendo al modello di vendita comunemente conosciuto come ''dropshipping'' che consente di vendere  i prodotti senza che l'impresa venditrice li possegga fisicamente al momento dell'acquisto da parte degli utenti dell'e­commerce. Ciò in quanto l'ordine ricevuto dal cliente finale viene prontamente inoltrato al fornitore (effettivo possessore della merce), il quale si occupa della spedizione e consegna del prodotto per conto dell'impresa venditrice. 

La società istante effettua, con propria interfaccia elettronica, vendite a distanza di beni di valore intrinseco inferiore a 150 euro importati da Paesi extra­UE e spediti, per  suo conto in Italia o in altri Paesi UE, a persone fisiche non soggetti d'imposta.

Il contribuente, che applica il regime forfettario, ha  provveduto a registrarsi al regime IOSS al fine di versare l'IVA relativa alle menzionate operazioni di vendita a distanza, conformemente  alle  nuove  regole vigenti dal 1° luglio  2021 (introdotte  dal  decreto legislativo n. 83 del 2021 in recepimento della Direttiva UE n. 2017/2455, che  ha modificato la Direttiva UE n. 2006/112). 

L'impresa ha effettuato a favore di persone fisiche residenti in Italia o in altri Stati europei vendite a distanza di beni importati da un Paese extra­UE (comunicando allo spedizioniere il proprio codice identificativo IOSS ai fini delle relative procedure doganali) e chiede se:

  • per le vendite a  distanza  tramite interfaccia elettronica rilevanti  in Italia, i  soggetti forfettari possano considerarsi esonerati  dall'obbligo di trasmettere i dati e quale sia la procedura corretta per versare l'IVA. 
  • inoltre, considerata la  fuoriuscita dal regime forfettario ed il passaggio al regime ordinario, chiede chiarimenti sulle modalità di liquidazione dell'IVA per le vendite in regime IOSS effettuate nei confronti di persone fisiche residenti in Italia. 

Le Entrate innanzitutto ricordano che il nuovo articolo 14bis della  Direttiva IVA prevede che, se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi), le vendite a distanza  di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non  superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la vendita abbia ricevuto e ceduto detti beni

La  norma introduce l'istituto del c.d.  ''fornitore  presunto'' . L'articolo  2 ­bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633 stabilisce che si considerano cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di  un'interfaccia elettronica (...) ''b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 38­bis, commi 2 e 3, del decreto­legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro''. 

Il secondo comma dello stesso articolo specifica che ''Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni''. 

Schematizzando, l'impianto impositivo della vendita a distanza di un bene importato da  un territorio terzo o da Paese terzo mediante la facilitazione di una piattaforma residente (per rimanere al caso concreto) è scomponibile in due diverse operazioni:

  1. l'operazione di acquisto del prodotto all'esterno dell'Unione Europea da parte della piattaforma 
  2. e la successiva rivendita dello stesso nei confronti dell'acquirente finale non soggetto passivo da parte della medesima  piattaforma. 

La  prima operazione, tra  il fornitore extra  UE e la piattaforma, non verrà  assoggettata ad imposta in quanto fuori campo IVA per difetto di territorialità essendo considerata alla stregua di una operazione senza trasporto. 

La seconda, dall'interfaccia  elettronica all'acquirente finale, sarà la cessione alla quale viene assegnato il trasporto e,  pertanto, imponibile ad IVA da dichiarare e versare attraverso il portale dedicato.

L'introduzione del bene sul territorio unionale non verrà, pertanto, sottoposta ad imposizione in dogana posto che, fornito l'identificativo IOSS  in quella sede, il pagamento dell'IVA verrà posticipato al tempo della dichiarazione IOSS relativa al periodo (entro la fine del mese successivo all'operazione). 

Tanto premesso, con riferimento al quesito 1, si ricorda che il suddetto regime forfetario esclude i soggetti  passivi con ammontare dei ricavi e compensi inferiore ai 65.000 euro annui (soglia ora elevata 85.000) dall'obbligo di applicare l'IVA in rivalsa sulle cessioni di beni o prestazioni di servizi dagli stessi poste in essere. (Per tutte le novità previste sul regime forfettario leggi: Guida al regime forfettario 2023).

Tuttavia, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 58, lettera e) della citata legge n. 140 del 2014, i contribuenti che si avvalgono del regime  forfetario possono effettuare importazioni di beni applicando le regole ordinariamente previste per tali categorie di operazioni (rispettivamente, l'articolo 38, comma 5, lettera  c), del decreto­legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e  successive modificazioni,  e le  disposizioni  di  cui  al  DPR  633/1972). 

I contribuenti in esame sono esclusi dal diritto a detrarre l'imposta assolta, dovuta o addebitata sulle importazioni afferenti alle operazioni attive dagli stessi effettuate. 

Si ritiene che l'adesione al regime IOSS sia possibile anche per i soggetti che beneficiano del regime c.d. forfetario, ferma restando l'applicazione alle operazioni soggette a detto regime, delle ordinarie regole in materia  di territorialità e gli adempimenti connessi (cfr. articolo 1, comma 58, lettera e) della legge n. 190 del 2014). 

Pertanto, un soggetto aderente al regime forfettario, operante  in Italia come piattaforma  facilitatric o come fornitore diretto, si ritiene possa dichiarare all'interno del regime IOSS, tramite il  portale  dedicato, le  vendite  a  distanza  di  beni  importati da territori terzi o da Paesi a favore di acquirenti residenti, applicando l'imposta  ordinariamente dovuta in Italia. 

In  merito  al  quesito  2, concernente le  modalità  di compilazione  della dichiarazione IVA IOSS di cui all'art. 74 sexies 1, comma 10, del decreto IVA, per le  operazioni  di  vendita a  distanza in  cui l'Italia  sia lo Stato membro di  arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione, si conferma che le predette operazioni debbano essere distintamente  indicate, suddivise per aliquota di riferimento, nella dichiarazione IVA IOSS da presentarsi, con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo cui la predetta dichiarazione si riferisce . 

Ne consegue che l'IVA sulle operazioni in esame sarà dichiarata e versata tramite il portale IOSS anche nell'ipotesi in cui la società Alfa aderisca al regime ordinario. 

Tag: REGIME FORFETTARIO 2024 REGIME FORFETTARIO 2024

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