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SPETTACOLO: ISTRUZIONI AGGIORNATE PER LE INDENNITÀ DI MATERNITÀ E MALATTIA

Spettacolo: istruzioni aggiornate per le indennità di maternità e malattia

Nuove istruzioni INPS ai datori di lavoro su applicabilità dei massimali e compilazione Uniemens per malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuove precisazioni INPS sulle modifiche alle indennità di maternità e di malattia previste per i lavoratori a termine e autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) spettacolo  dopo le modifiche apportate dalla legge 106 2021 e 106 2022, sono giunte con il messaggio 3767 del 17 ottobre 2022.

Si ricorda che  dal 1° luglio 2022,  l'importo massimo della retribuzione giornaliera  per le indennità economiche di malattia e maternità è  stato elevato a 120 euro. 

Non è cambiato invece il  requisito minimo contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia che è pari ad almeno 40 contributi giornalieri dovuti o versati, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza  della malattia  fino all' inizio dell’evento.

Applicazione delle novità contributive  ai periodi lavorativi settore spettacolo 

Il messaggio 3767-2022 specifica che:

  • le domande di indennità che hanno a oggetto periodi di maternità o paternità ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo di vigenza della novella normativa (dal 1° luglio 2022), sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo pari a 120 euro;
  • le domande per  periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente i massimale pari a 100 euro;
  • le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo pari a 100 euro; mentre le domande aventi a oggetto periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;
  • le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione.

Conguagli e Uniemens contributi lavoratori FPLS

Con il messaggio n. 3473 del 23 settembre 2022 l'INPS fornisce le indicazioni operative  in merito alle modalita di conguaglio contributivo e compilazione Uniemens

Di conseguenza  a partire dal periodo di competenza ottobre 2022, i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi dovranno adeguarsi al suddetto nuovo valore del massimale giornaliero .

Ai fini della restituzione delle differenze contributive dovute per i periodi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro/committenti utilizzeranno i codici causale già in uso:

  •  “E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMal> DatiRetributivi/Malattia/MalADebito, e 
  • “E776”, avente il significato di “Restituzione indennità maternità indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMat> di  DatiRetributivi/Maternita/MatADebito.

Le operazioni sopracitate  potranno essere effettuate con le denunce relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.


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