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DECRETO TRASPARENZA: SANZIONI E TUTELA RAFFORZATA DEI LAVORATORI

2 minuti, Redazione , 16/08/2022

Decreto Trasparenza: sanzioni e tutela rafforzata dei lavoratori

Decreto Trasparenza nei rapporti di lavoro n. 104 2022: le sanzioni per l'informativa sulla tutela dei lavoratori in caso di mancata applicazione e di comportamenti ritorsivi

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Il D.Lgs. 104/2022, attuativo della direttiva Ue 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, ha introdotto nuovi obblighi informativi in capo a datori di lavoro  e a committentin sulle condizioni del contratto di lavoro  nonché alcune prescrizioni minime sulle condizioni di lavoro.

Si ricorda che le tutele previste al Capo IV del decreto riguardano 

  • il  lavoro subordinato
  •  le collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 81/2015,
  •  le co.co.co. ex art. 409 c.p.c.,
  •  le prestazioni occasionali 
  •  i rapporti di lavoro somministrato, 
  •  i rapporti di lavoro domestico, 
  • i lavoro dei marittimi e della pesca (cfr. art. 1 del DLgs. 104/2022).

 Il decreto prevede in caso di violazione dei nuovi diritti alcune specifiche modalità e tempistiche per la  risoluzione delle controversie, restando  ferme  la facoltà  di

  1.  ricorso alle autorita amministrative e giudiziarie,
  2.  tentativi di conciliazione presso gli uffici territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro ex art. 410 c.p.c.,  collegi di conciliazione e arbitrato di cui agli artt. 412 e 412-ter c.p.c. e camere arbitrali istituite presso gli organi di certificazione.

Leggi per maggiori dettagli Comunicazioni obbligatorie sulle condizioni di lavoro: le istruzioni

Per approfondire vedi il completo e- book La nuova informativa trasparenza ai lavoratori  di P. Ballanti


Sanzioni per mancata informazione decreto Trasparenza

 Per i casi di mancata applicazione del  diritto all'informazione sugli elementi essenziali del  rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela  (obblighi di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, e 3, e 5, comma 2 del D. lgs. 104 2022) , è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.

Inoltre, trova applicazione la procedura di diffida di  cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 .

 Le  violazioni si realizzano allo scadere dei termini previsti (7  giorni o un mese) in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.

Sanzioni per comportamenti ritorsivi 

 Per i casi di licenziamento ritorsivo o comunque effetti sfavorevoli  per il dipendente  che richieda l'applicazione delle nuove norme  il lavoratore può richiedere al datore di lavoro/committente le ragioni della cessazione del rapporto o degli altri trattamenti e  deve ottenere una risposta scritta entro 7 giorni. 

In caso di inadempienza il lavoratore puo fare denuncia anche tramite una organizzazione sindacale e chiedere l'accertamento della responsabilità all'ispettorato del lavoro competente  

A seguito dell'accertamento  è prevista " salvo che il fatto costituisca reato e ferma ogni conseguenza prevista dalla legge derivante dall’invalidità dell’atto – l’applicazione della sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro (art. 13 comma 1 del DLgs. 104/2022).

Infine, in caso di ricorso all’autorità giudiziaria per licenziamento ritorsivo  viene modificato l'onere della prova.

 L'orientamento costante della Cassazione  ad oggi prevedeva che fosse  il lavoratore a dover  provare sia la sussistenza dell’intento ritorsivo sia  il fatto che costituisca  motivo determinante per il  recesso datoriale mentre la nuova norma chiede al datore di lavoro/committente la prova  che il provvedimento  non sia collegato alla richiesta di applicazione dei diritti  previsti dal d.lgs 104-2022

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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