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CREDITI D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: LA DOMANDA DI RIVERSAMENTO ENTRO IL 31.10

Crediti d'imposta ricerca e sviluppo: la domanda di riversamento entro il 31.10

Il riversamento spontaneo dei crediti di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati: il DL Aiuti ter proroga i termini della domanda dal 30 settembre al 31 ottobre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il decreto Aiuti ter (DL n 144/2022) pubblicato in GU N 223 del 23 settembre reca diverse novità fiscali.

Tra queste, con l'art 38 si proroga di un mese il termine per presentare la richiesta di riversamento spontaneo del credito di imposta ricerca e sviluppo spostandolo dal 30 settembre al 31 ottobre 2022

Ricordiamo che l'agenzia delle entrate in data 14 luglio ha aperto il canale telematico che insieme al software di controllo consentirà di presentare online la richiesta di riversamento spontaneo entro il 30 settembre 2022 (termine ora prorogato al 31 ottobre) dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati in compensazione.

Con il Provvedimento del 1 giugno sono state disposte le regole per la  procedura di riversamento spontaneo dei crediti di cui si tratta: SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI

In merito al canale telematico, l'Agenzia specifica che la versione software: 1.0.0 del 14/07/2022 è disponibile sul sito cliccando qui.

Viene anche sottolineato che le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.  

Inoltre con la Risoluzione n 34 del 5 luglio sono stati istituiti i codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. 

L'importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il:

  • 16 dicembre 2022, 
  • 16 dicembre 2023 
  • 16 dicembre 2024,

senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Leggi anche Credito d'imposta ricerca e sviluppo: come regolarizzare l'indebita percezione) 

In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.

Dunque, per consentire il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta in parola, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo: 

  • “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
  •  “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”; 
  • “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
  •  “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.

Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; 
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: 
  • nel campo “tipo”, la lettera “R”; - nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; 
  • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8170, 8171, 8172 oppure 8173); 
  • nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”; 3 
  • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.

Ti consigliamo il Foglio excel per la valutazione di convenienza della sanatoria del credito d'imposta R&S per gli anni 2015-2019 (ex. Art. 5 DL 146/2021):

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