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CARO CARBURANTI: PROROGATO AL 17 OTTOBRE IL TAGLIO DI 30 CENTESIMI SU BENZINA E GASOLIO

Caro carburanti: prorogato al 17 ottobre il taglio di 30 centesimi su benzina e gasolio

Il Mef comunica la firma in data 13 settembre del decreto con la ulteriore proroga al 17 ottobre. In data 15 settembre in GU il Decreto con la riduzione per il periodo 21.09-5-10

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicato in GU N 216 del 15 settembre il decreto del 30 agosto 2022 con la riduzione delle imposte su taluni  prodotti  energetici usati come carburanti, periodo 21 settembre - 5 ottobre 2022.

In data 13 settembre con comunicato stampa il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno annunciato la firma del Decreto Interministeriale che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.  Si estenderà così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

Nel decreto andato ieri in GU si specifica che: 

a decorrere dal 21 settembre 2022 e fino al 5 ottobre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del  testo  unico delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504  e successive   modificazioni,   dei   sottoindicati    prodotti    sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per mille litri;

3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro cubo;

b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio commerciale usato come carburante, di  cui  al  numero  4-bis,  della tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 21 settembre 2022  al 5 ottobre 2022.
Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del  testo  unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995  e  gli  esercenti  gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al  comma  2, lettera b), del medesimo art. 25 trasmettono,  entro  il  12  ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'art. 19-bis del  predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.  115,  i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 5 ottobre 2022

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Tag: ACCISE ACCISE

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