HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

SUBAPPALTI: OBBLIGO APPLICAZIONE CCNL NON RETROATTIVO

1 minuto, Redazione , 23/05/2022

Subappalti: obbligo applicazione CCNL non retroattivo

Dubbio retroattività per le norme sull'applicazione dei CCNL dei contraenti chiarito dall'INL nella circolare 1049 del 19.5. 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'ispettorato del lavoro  si occupa nella  nota 1049 del 19 maggio 2022 delle modifiche alla disciplina del subappalto apportate dall'art. 49 comma  14 ,D.L. n. n. 77/2021  al  D.Lgs. n. 50/2016

 La nuova norma prevede in particolare che  per le prestazioni affidate in subappalto, debbano:

  1.  essere garantiti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e  
  2. essere  riconosciuto ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro"

L'ispettorato risponde  in merito alla retroattività di tale norma dopo aver acquisito il parere misteriale prot. n. 11765 del 17 dicembre 2021 e  quello  dell’ANAC con nota prot. 37720 del 15 maggio 2022., 

L'ispettorato  ritiene, citando pronunce del Consiglio di stato e del Tar Sicilia,  che le modifiche apportate al  comma 2 devono tenere conto delle condizioni di aggiudicazione e di oneri non valutati in fase di gara.

Infine  evidenzia che  all’interno del D.Lgs. n. 50/2016, l’art. 216, nel regolare le previsioni transitorie e di coordinamento, prevede espressamente che le disposizioni del codice dei contratti pubblici si applichino :

"alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza  pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

La conclusione dell'ispettorato è dunque che  il nuovo comma 14,risulta  applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, ovvero il 1 giugno 2021.

Puoi approfondire con:  

Tag: IMPRESE EDILI IMPRESE EDILI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CONCORSI PUBBLICI 2023/2024 · 29/03/2024 Prossimi concorsi Agenzia Entrate 2024: 3700 posti

Pubblicato il piano assunzioni 2024/26 con nuovi Concorsi Agenzia Entrate in arrivo. Ecco i profili, mansioni titoli di studio richiesti per le nuove assunzioni

Prossimi concorsi Agenzia Entrate 2024: 3700 posti

Pubblicato il piano assunzioni 2024/26 con nuovi Concorsi Agenzia Entrate in arrivo. Ecco i profili, mansioni titoli di studio richiesti per le nuove assunzioni

Deducibilità fondi pensione: nel plafond anche i versamenti per i figli

Come si calcola il limite maggiorato di deducibilità riservato ai lavoratori occupati per la prima volta dal 2007 Interpello 76 2024

Certificazione Unica giornalisti autonomi 2024

Disponibili sul sito web dell’INPGI le certificazioni uniche (CU 2024) riferite alle prestazioni erogate dall’Istituto nel corso del 2023. I CAAF convenzionati

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.