HOME

/

FISCO

/

REDDITI LAVORATORI AUTONOMI

/

NUOVO CODICE ATECO: LE ISTRUZIONI DELLE ENTRATE SU COSA FARE

Nuovo Codice Ateco: le istruzioni delle Entrate su cosa fare

Le Entrate chiariscono che in caso di variazione del codice ATECO non c'è obbligo di comunicazione ma i contribuenti sono tenuti all'utilizzo su atti e dichiarazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risoluzione n 20 del 4 maggio 2022 le Entrate, a seguito dell'aggiornamento dei codici ATECO effettuata dall'Istat forniscono istruzioni su come comportarsi in caso di variazione o nuovo codice ateco.

In particolare, ricordando che gli aggiornamenti eseguiti dall'ISTAT lo scorso mese di dicembre 2021, consistono nelle seguenti tipologie: 

  • eliminazione di codici Ateco e loro sostituzione con nuovi codici 
  • istituzione di nuovi codici Ateco 
  • modifica descrizione/contenuto di codici Ateco esistenti 

al fine di recepire la Tabella Ateco 2007 aggiornamento 2022, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei modelli anagrafici.  

Per i dettegli sulle novità, leggi anche Codici ATECO: gli aggiornamenti per il 2022.

Cosa fare quando cambia il proprio Codice Ateco

Viene specificato che i contribuenti sono tenuti:

  • a valutare se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione,
  • successivamente, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate. 

Al contrario, come previsto con la risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, l’adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

Qualora, il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati si ricorda che: 

  • se è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; 
  • se non è iscritto al Registro delle Imprese, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate:
    • AA7/10 per società, enti, associazioni, ecc.;
    • AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.;
    •  AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, ecc..

Come verificare il proprio Codice Ateco

L'agenzia nella risoluzione specifica che i contribuenti possono verificare i codici Ateco, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate utilizzando:

  • SPID, 
  • la Carta nazionale dei servizi (CNS)
  • o la Carta d’identità elettronica (CIE).

Si ricorda che i professionisti, le imprese e le persone fisiche titolari di partita IVA possono accedere all’area riservata ancora con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia. 

All’interno dell’area riservata occorrerà selezionare il servizio “Cassetto fiscale” e aprire la sezione “Dati anagrafici” per verificare il codice Ateco prevalente e la sezione “Altre attività” per verificare i codici Ateco delle eventuali attività secondarie.

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 04.05.2022 n. 20

Tag: REDDITI LAVORATORI AUTONOMI REDDITI LAVORATORI AUTONOMI REDDITI DI IMPRESA REDDITI DI IMPRESA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REDDITI LAVORATORI AUTONOMI · 08/04/2024 Contributi versati a due Casse: il rimborso al professionista è imponibile?

Le Entrate chiariscono come trattare il rimborso di contributi versati in eccesso nel caso di professionista che non ha potuto unificare i periodi di contribuzione

Contributi versati a due Casse: il rimborso al professionista è imponibile?

Le Entrate chiariscono come trattare il rimborso di contributi versati in eccesso nel caso di professionista che non ha potuto unificare i periodi di contribuzione

Docente ripetizioni private: come viene tassato

Le Entrate hanno fornito chiarimenti sugli adempimenti fiscali di un docente di scuola pubblica che impartisce anche lezioni private

Il fashion influencer e la deducibilità dei costi per gli abiti

Si alla deducibilità dei costi dell’influencer sostenuti per l’abbigliamento. Sentenza Corte di Giustizia regione Lombardia n.468 del 12.02.2024:

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.